(webOd) Supplenze: quando è possibile il differimento della presa di servizio; effetti giuridici ed economici.
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La circolare supplenze per l’anno scolastico 2025\2026 (nota n. 157048 del 09 luglio 2025), prevede che:
È inoltre estesa al personale a tempo determinato la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (a titolo esemplificativo, maternità, malattia, infortunio).
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.
Pertanto i Docenti che accettano le proposte di assunzione a tempo determinato, avanzate dagli uffici scolastici (GAE) e (GPS) o dai dirigenti delle scuole (graduatorie d’istituto), potranno chiedere il differimento dellapresa di servizio.
Il differimento potrà essere effettuato fruendo di una delle varie assenze tipiche previste dal contratto di lavoro: assenze per malattia, maternità, infortuni, ecc.
EFFETTI GIURIDICI ED EFFETTI ECONOMICI Fermo restando che la mancata presa di servizio deve essere in ogni caso giustificata, va ricordato che l’art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato dall’art. 560 del Dlgs 297/94) afferma che:
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La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina”.
Per tali casi, quindi, il differimento della presa di servizio comporta che il tempo che trascorre tra l’accettazione della supplenza e la effettiva presa di servizio presenti validità esclusivamente giuridica e non economica. Quanto detto non si applica a quelle fattispecie, come il caso del congedo di maternità, in cui la presa di servizio non è necessaria ai fini della produzione degli effetti economici.
Se, quindi, il docente interpellato per una supplenza o presente alle convocazioni accetta l’incarico ma non può poi assumere servizio per un giustificato motivo (es. malattia, ricovero ecc.), avrà diritto comunque all’attribuzione della supplenza, ma gli effetti economici partiranno solo dopo l’effettiva assunzione in servizio. …- così come comunicato il 30.08. 2025 da www.obiettivoscuola.it/supplenze (fonte notizia)dove si può continuare a leggere altro ancora
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