fbpx

Concorso PNRR 3: conviene accedere con la laurea + 3 anni o con abilitazione 60 CFU / 30 CFU triennalisti? Chiarimenti ed esempi concreti

169

Fino alle 23.59 del 29 ottobre 2025, sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alle nuove procedure concorsuali ordinarie, nell’ambito del cosiddetto “concorso PNRR 3”, per le scuole di ogni ordine e grado.

 tratta del terzo concorso PNRR 3 dopo quello bandito nello stesso periodo dello scorso anno. In questo articolo cercheremo di capire se conviene dichiarare come titolo di accesso l’abilitazione conseguita da percorso abilitante 60 CFU oppure 30 CFU Allegato 2 (per triennalisti) oppure la laurea + i tre anni di servizio.

Rinviamo invece a questo articolo, per quanto riguarda l’abilitazione derivante dal superamento del concorso ordinario e a questo per quanto riguarda l’abilitazione 30 CFU art. 13.

REQUISITI DI ACCESSO
Ai sensi dell’art 4 del bando “Requisiti di accesso” l’accesso al concorso è consentito se in possesso dei seguenti requisiti alternativi:

  1. laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale (coerente con le classi di concorso, quindi comprensiva di eventuali CFU\CFA mancanti) + abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso.
  2. laurea + almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre,

In sostanza i requisiti di accesso sono così definiti sia dal bando sia dalla piattaforma ministeriale:

  • Titolo di accesso (Laurea) + Abilitazione
  • Titolo di accesso (Laurea) + 3 anni di insegnamento prestati negli ultimi 5 anni

É poi in alcuni casi consentita la possibilità di iscrizione con riserva

LA VALUTAZIONE DEL TITOLO DI ACCESSO
La tabella titoli allegata al decreto n. 205 del 26/10/2023 (Allegato B), alla voce A.1.1 prevede l’attribuzione di un punteggio pari a 12,5 puntiin funzione del titolo di accesso dichiarato.

Tale punteggio (al massimo 12,5 punti), viene attribuito sulla base del votazione conseguita applicando la formula indicata

Punteggio spettante = [(Votazione DEL TITOLO DI ACCESSO – 75)/2]

attenzione: Prima di applicare la formula, la votazione del titolo di accesso deve essere riproporzionata in 100simi (vedi tabelle sottostanti).

La formula indicata fa sì sostanzialmente che vengano attribuiti in base al voto:

  • 0 Punti per le votazioni pari o inferiori a 75
  • 0,5 punti per ogni votazione superiore a 75
  • 12,5 punti solo nel caso di votazione massima 100/100

I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi devono essere riportati a 100 (occorre quindi fare la relativa proporzione).

I PUNTEGGI AGGIUNTIVI PER LE ABILITAZIONI DERIVANTI DA PERCORSI ABILITANTI 60 CFU e 30 CFU ALLEGATO 2
Oltre al punteggio calcolato in funzione del voto di abilitazione, per l’abilitazione conseguita tramite la frequenza dei percorsi abilitanti 60 CFU e 30 CFU Allegato 2 vengono attribuiti:

  • ulteriori 12,5 punti in funzione della voce A.1.2 qualora sia stato dichiarato come titolo di accesso un’abilitazione conseguita tramite percorsi selettivi di accesso (es: il vecchio TFA 2012\2014 o la vecchia SSIS o anche i nuovi percorsi abilitanti da 30/60 CFU di cui al DPCM 4 agosto 2023, se si tratta di percorsi “a numero chiuso”). 

Infatti i percorsi a numero chiuso sono considerati “percorsi selettivi“. Infatti la FAQ Ufficiale 21chiarisce che tale punteggio spetta anche nel caso dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 “a numero programmato”, quali i corsi abilitanti da 60 CFU e da 30 CFU per “triennalisti” (in quanto soggetti a numero chiuso).

CONVIENE DICHIARARE COME TITOLO DI ACCESSO LA LAUREA O L’ABILITAZIONE CONSEGUITA TRAMITE I PERCORSI ABILITANTI 60 CFU E 30 CFU ALLEGATO 2?
Nel caso di candidati che abbiano la possibilità di accedere al concorso sia con la laurea (purché congiunta ai tre anni di servizio) sia l’abilitazione 60 CFU oppure 30 CFU Allegato 2 (triennalisti), occorre valutare bene quale titolo utilizzare per l’accesso al concorso.

Infatti, tale scelta va ponderata attentamente tenendo conto delle conseguenze in termini di punteggi, stante le tabelle di valutazione dei titoli.

Nel fare questa scelta occorre considerare:

  • Il voto di laurea che, essendo espresso in 110esimi, deve essere prima rapportato in 100esimi e poi deve essere applicata la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di laurea-75)/2. In particolare avremo che:
  • Il voto di abilitazione che, deve essere anch’esso prima rapportato in 100esimi e poi deve essere applicata la relativa formula prevista dalla tabella di valutazione dei titoli (voto di abilitazione-75)/2. In particolare, nel caso dei percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023, il cui voto è espresso inizialmente in decimi, avremo che:

Inoltre, al punteggio spettante in base al voto del titolo di accesso”, occorre infatti considerare anche un altro fattore importante:

  • La Voce A.1.2 (anch’essa relativa ai titoli di accesso) prevede l’attribuzione di punti 12,5per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione selettivi [Rientrano in questa categoria i percorsi abilitanti da 60 CFU e 30 CFU Allegato 2 in quanto a numero chiuso di cui al DPCM 4 agosto 2023].

In sostanza, nel stabilire se conviene accedere con il titolo di laurea oppure con l’abilitazione occorre mettere a confronto, da un lato il punteggio spettante qualora si utilizzi la laurea come titolo di accesso (max 12,5 punti) e dall’altro il punteggio spettante qualora si utilizzi l’abilitazione come titolo di accesso maggiorato nell’ulteriore punteggio di 12,5 punti che spetta per il conseguimento dell’abilitazione tramite i percorsi abilitanti da 60 CFU oppure 30 CFU Allegato 2.

In generale, possiamo affermare che:

  • Per chi ha conseguito l’abilitazione tramite percorsi “selettivi”, tra cui rientrano i percorsi abilitanti da 60 CFU e 30 CFU Allegato 2 (triennalisti) conviene sempre accedere con l’abilitazione. Infatti:
    • Se si accede con la laurea, nella migliore delle ipotesi si potrà avere il punteggio di 12,5 (corrispondente al voto di laurea 110/110).
    • Se si accede con l’abilitazione, nella peggiore delle ipotesi si avrà il punteggio di 12,5 punti a cui si deve aggiungere il punteggio derivante dal voto di abilitazione (si va quindi da un minimo di 12,5 a un massimo di 25 punti complessivi). 

Facciamo qualche esempio concreto:

Esempio 1
Il docente ha conseguito la laurea con voti 110/110 e Lode e l’abilitazione 30 CFU Allegato 2, con voti 10/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 12,5 punti sia qualora si accedesse con la laurea, sia qualora si accedesse con l’abilitazione. Tuttavia, conviene accedere con l’abilitazione poiché in questo modo verrebbero attribuiti gli ulteriori 12,5 punti di cui alla voce A.1.2

Esempio 2
Il docente ha conseguito la laurea con voti 102/110 e l’abilitazione 60 CFU con voti 7/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 9 punti qualora si accedesse con la laurea e 0 punti per il voto di abilitazione qualora si accedesse con l’abilitazione. Per quest’ultima verrebbero attribuiti gli ulteriori 12,5 punti di cui alla voce A.1.2. Pertanto, anche in questo caso conviene comunque indicare come titolo di accesso l’abilitazione (12,5 punti contro 9).

Esempio 3
Il docente ha conseguito la laurea con voti 102/110 e l’abilitazione 30 CFU Allegato 2, con voti 8,5/10. In questo caso, in base alla voce A.1.1 verrebbero attribuiti 9 qualora si accedesse con la laurea e 5 punti per il voto di abilitazione qualora si accedesse con l’abilitazione. Per l’abilitazione verrebbero attribuiti gli ulteriori 12,5 punti di cui alla voce A.1.2. In questo caso conviene accedere con l’abilitazione, perché verrebbero attribuiti 17,5 punti complessivi invece dei 9 attribuiti con il voto di laurea.

Per quanto concerne le classi di concorso ITP, rinviamo ad altro articolo.

VEDI LA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
VEDI LE FAQ UFFICIALI

Fonte: https://www.obiettivoscuola.it/concorsi/concorso-pnrr-3-conviene-accedere-con-la-laurea-3-anni-o-con-abilitazione-60-cfu-30-cfu-triennalisti-chiarimenti-ed-esempi-concreti/

In questo articolo