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FLC CGIL. Esami di “Maturità” 2025/2026: pubblicata la circolare con le modalità di partecipazione per candidati interni ed esterni

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(webOd) ROMA. FLC CGIL. Esami di “Maturità” 2025/2026: pubblicata la circolare con le modalità di partecipazione per candidati interni ed esterni.
I PCTO, con la nuova denominazione “formazione scuola lavoro” prevista dal decreto-legge n. 127/2025, sono requisito di ammissione. Le domande si presentano entro il 12 dicembre 2024.

La FLC CGIL ha comunicato che è stata pubblicata dal Ministero dell’Istruzione la Nota n. 74346 del 10 novembre 2025 che disciplina i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione dei candidati interni ed esterni all’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026.

Entro il 12 dicembre 2025 devono presentare la domanda tutti i candidati interni e i candidati esterni compresi gli studenti in possesso del diploma professionale di “tecnico” della Lombardia e delle province di Trento e Bolzano i candidati detenuti.

Il 2 febbraio 2026, invece, è prevista la scadenza per studenti (solo candidati interni) della penultima classe ammessi agli esami per abbreviazione per merito. Il meccanismo abbreviato non è consentito nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, vista la specificità dei corsi.

Per gli studenti che abbiano cessato la frequenza dopo il 2 febbraio 2026 e prima del 15 marzo 2026, i termini per la presentazione sono compresi tra il 3 febbraio e il 24 marzo.

Eventuali domande tardivamente presentate per casi gravi e motivi documentati potranno comunque essere prese in considerazione dal 15 dicembre 2025 al 2 febbraio 2026.

FLC CGIL: <<Ricordiamo che, per candidate e candidati esterni, l’ammissione all’esame di Stato è subordinata allo svolgimento di attività assimilabili alla “Formazione scuola-lavoro” – ex Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) – come ridenominate dall’art. 1, co. 6, del d.l. 127/2025, convertito con L. 164/2025 secondo quanto specificato dall’art. 5 comma 1 e dall’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 226 del 12 novembre 2024. Ribadiamo, anche in questa sede, le nostre perplessità sull’art. 2 comma 1 perché sono state assimilate, in questo modo, alla “Formazione scuola lavoro” non solo le attività di apprendimento formale svolte in un contesto lavorativo (lo stage aziendale, il tirocinio, l’apprendistato) ma, anche, tutte le esperienze direttamente lavorative svolte nella forma di lavoro dipendente o autonomo>>.

FLC CGIL: <<Ricordiamo che, con la circolare ministeriale 47341 del 25 novembre 2024 a partire dall’anno scolastico 2024/2025, i PCTO erano stati reintrodotti come requisito di ammissione all’esame sia per le candidate e i candidati interni che esterni ai fini della partecipazione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Intanto, è coerente e chiara la posizione della FLC CGIL, che chiede un profondo ripensamento pedagogico delle attività in alternanza e l’eliminazione dell’obbligo, affidando alle scuole piena autonomia di progettazione. Attraverso l’attenzione riservata a questa parte dell’esame di stato, si enfatizza la funzione formativa del lavoro in quanto lavoro, minimizzando l’importanza educativa della formazione generale e dei saperi, nell’intento di subordinare i processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi contingenti provenienti esclusivamente dall’impresa>>. …- così come comunicato il 11.11. 2025 da www.flcgil.it/scuola/esami-di-maturita-2025-2026  (fonte notizia) dove si può continuare a leggere altro ancora

 

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