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Firma del docente vicario e validità degli atti scolastici con rilevanza esterna

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Validità della firma del docente vicario per atti esterni: differenze tra delega di compiti e sostituzione piena del dirigente scolastico.ACCREDIA DigcompEdu + Digcomp 2.2 - certificazioni informatiche valide per le GPS

La gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche richiede una chiara distinzione tra la semplice collaborazione organizzativa e la sostituzione integrale del Dirigente Scolastico. Molti dubbi sorgono quando il collaboratore del preside, comunemente chiamato “vicario“, si trova a dover sottoscrivere documenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno. La legittimità di tale firma non è automatica, ma dipende strettamente dal quadro normativo applicato e dalla durata dell’assenza del titolare. Comprendere la differenza tra delega di funzioni e reggenza temporanea è fondamentale per evitare l’invalidità degli atti prodotti.

Il vicario può firmare tutti gli atti?

Una lettrice chiede: “In un vostro articolo avete spiegato se il Dirigente scolastico assente, può firmare i documenti digitalmente. Cosa dice la legge se è il vicario che firma atti con valenza esterna? La possibilità è contemplata dalla normativa? Si può confermare che il vicario non può firmare tutti gli atti?”

Limiti della delega e poteri del sostituto del dirigente scolastico

L’Avvocato Gianfranco Nunziata spiega: L’espressione “Il vicario non può firmare tutti gli atti” è corretta se il “vicario” è inquadrato come docente collaboratore ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001. In questo caso, la delega è limitata a “specifici compiti” e non include l’esercizio di funzioni superiori, come la firma di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Al contrario, se il docente vicario è chiamato a sostituire “a tutti gli effetti” il dirigente scolastico a causa di un’assenza o di un impedimento di quest’ultimo per un periodo superiore a 15 giorni, come previsto dall’art. 69 del CCNL Scuola, allora egli acquisisce la totalità delle funzioni dirigenziali. In tale circostanza, il docente vicario ha il potere e la responsabilità di firmare tutti gli atti di gestione, compresi quelli con rilevanza esterna, per garantire la continuità dell’azione amministrativa e la legale rappresentanza dell’istituto. La distinzione fondamentale risiede quindi nella natura dell’incarico:

  • Collaborazione (art. 25 D.Lgs. 165/2001): Delega di compiti specifici, senza poteri di firma per atti esterni.
  • Sostituzione (art. 69 CCNL): Assunzione piena delle funzioni dirigenziali, con pieni poteri di firma, in caso di assenza/impedimento del titolare per oltre 15 giorni.
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