Passaggio di ruolo e anno di prova rinviato: quando è possibile presentare domanda di trasferimento secondo il CCNI. Parere legale.
Il passaggio di ruolo comporta spesso interrogativi sullo svolgimento dell’anno di formazione e prova e sui riflessi che eventuali rinvii possono avere sulla mobilità docente. In particolare, molti insegnanti si chiedono se il mancato superamento dell’anno di prova, per cause documentate come motivi di salute, comporti l’applicazione del vincolo triennale o precluda la possibilità di presentare domanda di trasferimento. Di seguito pubblichiamo integralmente la domanda e il parere dell’avvocato Angela Maria Fasano, con i riferimenti normativi utili.
Passaggio di ruolo e rinvio dell’anno di prova: il quesito del docente
La domanda, posta sul nostro canale YouTube in risposta ad un webinar sulla mobilità con l’Avvocato Fasano, è la seguente: Lo scorso anno, ho ottenuto il passaggio di ruolo, ma per ragioni di salute ho dovuto rinviare l’anno di prova. Volevo conferma se posso inoltrare la domanda di trasferimento. Nel contratto integrativo sulla mobilità non ho trovato alcun riferimento, presuppongo che non ho alcun vincolo.
Passaggio di ruolo e mobilità: cosa prevede il CCNI
Parere dell’Avv. Angela Maria Fasano in merito alla possibilità di presentare domanda di mobilità in caso di rinvio dell’anno di prova a seguito di passaggio di ruolo. Premesso che:
- la docente in oggetto ha ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. precedente;
- per comprovati motivi di salute, debitamente documentati, l’interessata non ha potuto svolgere l’anno di prova e ha ottenuto il relativo rinvio;
- la docente chiede di conoscere se, pur non avendo ancora superato l’anno di prova nel nuovo ruolo, possa presentare regolare domanda di trasferimento per il prossimo anno scolastico;
si rappresenta quanto segue
Vincolo triennale e anno di prova: il quadro normativo
Quadro normativo di riferimento
Ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulla mobilità del personale docente, educativo e ATA, nonché delle disposizioni richiamate nel D.M. n. 73 del 25 febbraio 2021 e successivi, il cosiddetto vincolo triennale di permanenza nella sede decorre soltanto dall’avvenuta conferma in ruolo del docente. In particolare, l’art. 2, comma 2, del CCNI prevede che:
- “Il vincolo triennale di permanenza si applica ai docenti che, a seguito di nomina in ruolo, abbiano superato positivamente l’anno di formazione e prova.”
Da tale disposizione si evince che il vincolo non trova applicazione nei confronti dei docenti che, pur avendo accettato il passaggio o la nomina, non sono ancora stati confermati nel nuovo ruolo perché non hanno potuto svolgere o concludere positivamente l’anno di prova.
Domanda di trasferimento dopo il passaggio di ruolo: il caso
Applicazione al caso
Nel caso in esame, la docente, avendo ottenuto il passaggio di ruolo ma non avendo ancora superato l’anno di formazione e prova, non risulta formalmente confermata nel nuovo ruolo. Pertanto, non sussiste alcun vincolo triennale di permanenza nella sede, né vi è alcuna disposizione del CCNI che precluda, in tale situazione, la possibilità di presentare domanda di mobilità territoriale o professionale.
Mobilità docente e rinvio dell’anno di prova: indicazioni
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la docente, nella situazione rappresentata, può legittimamente inoltrare domanda di trasferimento nei termini e con le modalità previste dal CCNI e dall’annuale Ordinanza Ministeriale sulla mobilità. Non risultano, allo stato attuale, disposizioni che limitino tale facoltà nei confronti di chi non ha ancora concluso l’anno di prova per cause di forza maggiore debitamente riconosciute.
Raccomandazione
Si suggerisce, in via prudenziale, di:
- allegare alla domanda di mobilità la documentazione attestante il rinvio dell’anno di prova e i motivi di salute certificati;
- informare l’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza per eventuali ulteriori chiarimenti o conferme amministrative.
In conclusione, il rinvio dell’anno di prova non determina l’instaurarsi del vincolo triennale previsto per i docenti confermati in ruolo. Pertanto, la docente può regolarmente presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico.


