A chi spetta controllare i titoli dichiarati dal personale ATA?
A chi spetta controllare i titoli dichiarati dal personale ATA?
Una collaboratrice scolastica, assunta come supplente in un istituto comprensivo piemontese tramite le graduatorie di terza fascia Ata, solleva un interrogativo cruciale: è corretto che il dirigente scolastico abbia avviato un procedimento di verifica dei titoli dichiarati in fase di domanda?
La questione verte sulla legittimità della procedura di controllo delle dichiarazioni effettuate dai candidati iscritti nelle graduatorie d’istituto. La normativa vigente prevede che l’istituzione scolastica, al momento del primo contratto di supplenza, debba verificare accuratamente la veridicità e la validità dei titoli presentati dall’aspirante. Questo controllo è fondamentale per convalidare il punteggio attribuito in graduatoria e garantire la corretta attribuzione delle supplenze.
La verifica dei titoli non è solo una facoltà, ma un preciso dovere dell’amministrazione scolastica, finalizzato a prevenire irregolarità ea tutelare la trasparenza delle procedure di assegnazione degli incarichi. Un’omissione in tal senso potrebbe comportare responsabilità per l’istituzione scolastica.
Pertanto, l’iniziativa del dirigente scolastico di avviare il procedimento di controllo dei titoli della collaboratrice scolastica X rientra pienamente nei suoi obblighi di legge, tesi a garantire la correttezza e la legittimità delle procedure concorsuali e di assegnazione delle supplenze nel comparto Ata.