Aggiornamento GPS 2026 e titoli esteri: inserimento con riserva, silenzio-rigetto, depennamenti e tutele. L’intervista all’avv. Angela Maria Fasano.
In vista dell’aggiornamento delle GPS 2026, il tema dei titoli esteri torna al centro dell’attenzione di migliaia di docenti che attendono il riconoscimento del proprio percorso formativo conseguito fuori dall’Italia. Tra inserimento con riserva, rischio di silenzio-rigetto e possibili depennamenti, il quadro normativo richiede attenzione e tempestività.
Titoli esteri: cosa devono sapere i docenti per le GPS 2026
Per fare chiarezza su diritti, scadenze e strumenti di tutela, abbiamo intervistato l’avvocato Angela Maria Fasano, esperta in GPS e diritto dei titoli esteri, che spiega cosa cambia con il nuovo aggiornamento e quali azioni devono intraprendere i docenti per proteggere la propria posizione in graduatoria.
Avvocato Fasano, in vista del prossimo aggiornamento delle GPS 2026, il tema dei titoli esteri è di grande interesse. Cosa si intende con “titolo estero”?
Con “titolo estero” si intende un titolo di studio o di abilitazione conseguito in un Paese dell’Unione Europea o extra‑UE, che il docente intende far valere in Italia ai fini dell’accesso all’insegnamento. Rientrano in questa categoria le lauree abilitanti, i titoli professionali e le specializzazioni sul sostegno ottenute all’estero. Perché il titolo sia valido sul territorio nazionale, è necessario il riconoscimento formale del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) mediante apposito decreto ministeriale.
Per il prossimo aggiornamento delle GPS, chi possiede un titolo estero può inserirsi anche se il riconoscimento non è ancora arrivato?
Sì, ma con alcune importanti precisazioni. Chi è in possesso di un titolo estero e ha presentato al MIM la domanda di riconoscimento entro i termini potrà inserirsi con riserva nella prima fascia delle GPS. Durante la procedura, il Ministero può trasmettere un pre‑rigetto, una comunicazione interlocutoria che segnala eventuali carenze o criticità. In questo caso, il docente ha 10 giorni di tempo per presentare una memoria difensiva o fornire integrazioni. Nel caso invece venga notificato un vero e proprio decreto di rigetto, questo deve essere impugnato entro 60 giorni davanti al TAR.
Occorre prestare attenzione al cosiddetto silenzio amministrativo, un rischio spesso sottovalutato. Decorso un anno e 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento senza risposta, si forma il cosiddetto “silenzio‑rigetto”, ossia un rigetto figurativo. Il silenzio è infimo: non arriva un provvedimento espresso, ma produce effetti negativi reali. Per questo non bisogna mai attendere la scadenza dell’anno e dei 120 giorni, bensì agire almeno due o tre mesi prima, diffidando l’Amministrazione o impugnando l’inerzia.
Se non si reagisce, il silenzio non contestato legittima la Pubblica Amministrazione a disporre il depennamento, poiché il titolo diviene “morto” agli effetti amministrativi, con conseguente perdita della posizione in GPS e, per chi è in servizio, licenziamento.
La riserva attribuisce discrezionalità al Ministero?
È fondamentale chiarire che la riserva non attribuisce alcun potere discrezionale al MIM. La riserva è una misura di tutela a garanzia dell’aspirante docente, che conserva la propria posizione in graduatoria fino alla definizione del procedimento di riconoscimento, amministrativo o giudiziale. Fino a quando non interviene un provvedimento definitivo – giudiziale, passato in giudicato – di rigetto, il MIM non può disporre legittimamente l’esclusione o il depennamento.
Questo principio è stato confermato da più ordinanze dei Tribunali amministrativi e del lavoro, nonché da interpretazioni ministeriali stesse, che hanno chiarito come i depennamenti effettuati in pendenza di un procedimento di riconoscimento risultano illegittimi e censurabili. Numerosi Giudici del Lavoro hanno infatti riconosciuto che tali esclusioni violano il principio di buona amministrazione (art. 97 Cost.) e il diritto di difesa dei docenti, ordinando il reintegro nelle GPS e la ricostituzione del rapporto di lavoro.
La riserva, dunque, non è una concessione temporanea revocabile a discrezione dell’Amministrazione, ma un diritto soggettivo condizionato all’esito del riconoscimento. Solo quando il titolo è definitivamente negato, e non prima, il MIM potrà legittimamente intervenire.
Chi può inserirsi con riserva nella prima fascia delle GPS?
La riserva riguarda non solo i titoli esteri, ma anche altre categorie di docenti. È previsto che possa inserirsi con riserva nella prima fascia delle GPS chi è iscritto a un corso abilitante o di specializzazione sul sostegno entro i termini di presentazione della domanda e conseguirà il titolo entro il 30 giugno 2026, sia chi ha già conseguito un titolo che chi deve ancora conseguirlo. Può quindi inserirsi con riserva:
- Chi conseguirà l’abilitazione su posto comune;
- Chi conseguirà la specializzazione sul sostegno;
- Chi sta frequentando percorsi Montessori, Agazzi o Pizzigoni per la scuola dell’infanzia e primaria;
- Chi sta concludendo un percorso presso gli istituti di cui all’art. 67 del T.U. 297/1994 (Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, e istituti per non vedenti).
In tutti questi casi, il docente dovrà documentare l’iscrizione al percorso formativo e, una volta conseguito il titolo entro la scadenza, sciogliere la riserva per ottenere la piena validità dell’inserimento.
Cosa bisogna tenere presente riguardo agli elenchi aggiuntivi dello scorso anno?
Un altro punto da sottolineare è che gli elenchi aggiuntivi dell’anno precedente non sono più validi. Chi era iscritto in tali elenchi deve presentare una nuova domanda di inserimento nella prima fascia della GPS corrispondente. Non esiste alcun automatismo: senza la nuova domanda, l’aspirante non verrà incluso nelle graduatorie della prima fascia, anche se in precedenza figurava negli elenchi aggiuntivi. È quindi essenziale presentare tempestivamente una nuova istanza durante il periodo di aggiornamento ufficiale per non perdere la propria posizione.
Avvocato, quale consiglio pratico si sente di dare a chi è in attesa del riconoscimento del titolo estero?
Il consiglio principale è di non restare in attesa passiva. I docenti devono monitorare costantemente il procedimento, rispondere a eventuali richieste, intervenire prima della scadenza del silenzio‑rigetto e, se necessario, presentare diffide o ricorsi. Al tempo stesso, devono sapere che la loro posizione è pienamente tutelata dalla riserva: il MIM non può depennare chi è in attesa di riconoscimento amministrativo o giudiziale, salvo che intervenga un rigetto definitivo e non più impugnabile. Eventuali provvedimenti di esclusione adottati in questa fase sono contrari alla giurisprudenza consolidata e possono essere impugnati con successo dinanzi al giudice del lavoro.
Un messaggio conclusivo per chi si prepara all’aggiornamento GPS 2026.
Servono informazione, tempestività e consapevolezza. La riserva è una tutela, non una concessione, e il Ministero deve rispettare pienamente i diritti degli aspiranti. Invito tutti i docenti a muoversi prima delle scadenze, ad agire due o tre mesi prima del termine dell’anno e 120 giorni se il MIM non risponde, e a non temere di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale se subiscono un depennamento illegittimo.
La legge e la giurisprudenza sono dalla parte di chi difende il proprio titolo e il proprio diritto al lavoro.



