Pubblicate le istruzioni operative per la mobilità professionale nel triennio 2025/2028. Dai titoli abilitanti al nuovo nodo delle classi di concorso accorpate: tutto quello che c’è da sapere per cambiare grado di scuola.
DI SALVATORE PAPPALARDO | 10 MARZO 2026
ROMA – Con la pubblicazione delle direttive per l’anno scolastico 2026/2027, entra nel vivo la complessa macchina della mobilità professionale. A differenza del semplice trasferimento territoriale, il “passaggio” permette ai docenti di muoversi tra diversi ordini di scuola o classi di concorso, rappresentando una vera e propria progressione di carriera orizzontale.
Il nuovo CCNI 2025/2028 parla chiaro: la condizione imprescindibile per presentare istanza è l’aver superato il periodo di prova alla data di scadenza delle domande, oltre al possesso dell’abilitazione specifica per il ruolo richiesto.
Chi può partecipare: le regole d’accesso
Il ventaglio dei candidati è ampio, ma i paletti normativi sono rigidi. Oltre ai docenti di ruolo, la mobilità professionale è aperta a:
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Personale educativo e ITP: possono richiedere il passaggio se in possesso della specializzazione per il grado richiesto, anche in deroga all’abilitazione ordinaria.
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Educatori verso l’infanzia/primaria: ammessa la domanda solo con laurea in Scienze della Formazione Primaria o diploma magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002.
La mappa dei passaggi di ruolo
Infanzia e Primaria: vige la reciprocità
Per la Scuola dell’Infanzia, la porta è aperta ai docenti della primaria e al personale educativo abilitato. Specularmente, per la Scuola Primaria, possono concorrere insegnanti dell’infanzia, della secondaria (sia laureati che diplomati) ed educatori, purché in possesso del titolo abilitante per il primo ciclo.
Secondaria di I e II grado: platea più vasta
La mobilità verso le medie e le superiori presenta le maglie più larghe:
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Medie (I grado): Possono aspirarvi docenti di infanzia, primaria, superiori ed educatori.
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Superiori (II grado): Oltre ai colleghi degli altri ordini, è prevista una specifica corsia per i docenti diplomati delle secondarie di II grado che intendono passare nei ruoli del personale insegnante laureato.
Le novità su abilitazioni e classi accorpate
Un punto cruciale del manuale 2026 riguarda la “tenuta” dei titoli storici. Il Ministero conferma che le abilitazioni del previgente ordinamento mantengono pieno valore legale anche se confluite nelle nuove classi di concorso previste dal DPR 19/2016.
La vera novità strategica risiede però nelle classi di concorso accorpate (ai sensi del Decreto 255/2023). Chi è abilitato per una delle discipline oggetto di fusione può automaticamente richiedere il passaggio anche sull’altra classe del medesimo cluster, ampliando notevolmente le probabilità di successo della domanda.
Nota operativa: La mobilità professionale viene calcolata sulle disponibilità residue dopo i trasferimenti provinciali, seguendo le quote percentuali stabilite dal contratto nazionale.


