Nella giornata di martedì 10 marzo si sono svolti due incontri al Ministero, il primo riguardante la sottoscrizione del CCNI sulla mobilità, il secondo lo svolgimento del confronto sull’Ordinanza che dovrà disciplinare l’applicazione del CCNI e su un Decreto Ministeriale relativo ai criteri per il conferimento dell’incarico di Dsga.

Sottoscrizione del CCNI sulla mobilità territoriale e professionale 2025/26 – 2027/28
Occorre premettere che l’Ipotesi di CCNI siglata in data 29 gennaio 2025 dalle organizzazioni firmatarie del CCNL 2019/21 non è stata certificata dagli organi di controllo, avendo questi ultimi sollevato diversi rilievi, in particolare rispetto al sistema delle deroghe ai vincoli, introdotto e potenziato proprio dall’Ipotesi di CCNI.
I rilievi vertevano:

- sulle modalità di calcolo del triennio per gli assunti a partire dall’a.s.2023/24 tenuti a garantire un servizio almeno triennale presso la scuola nella quale veniva svolto il periodo di formazione iniziale e prova;
- sul sistema delle deroghe;
- sulla possibilità per il personale assunto in ruolo sul sostegno senza abilitazione su materia, di presentare domanda di passaggio su posto di sostegno di altro grado;
- sulla modalità di conferimento degli incarichi al personale funzionario e elevate qualificazioni.
La mancata certificazione del CCNI ha determinato, innanzitutto, l’esigenza di fare salvi i movimenti decorrenti dal 1° settembre 2025, nel frattempo effettuati tenendo conto dei criteri indicati dal CCNI stesso; ciò è stato possibile in forza di quanto previsto dall’art.1, comma 526 della L.199/2025 (Legge di Bilancio per il 2026).
Inoltre, il Decreto-legge n.19/2026, all’art.18 comma 1, ha disposto che “ulteriori criteri integrativi possono essere previsti in sede negoziale nell’ambito delle prerogative assegnate dal contratto collettivo nazionale di lavoro alla contrattazione integrativa sulla mobilità, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, componente 1, riforma 2.1 del PNRR“. Grazie a questa norma, il testo del CCNI appena sottoscritto riconosce i criteri già adottati per la maturazione del triennio e salvaguarda in massima parte il sistema delle deroghe.
Infatti, il personale vincolato per legge potrà comunque presentare domanda di trasferimento, in deroga al vincolo, se:
- è genitore di figlio minore di 14 anni (i 16 anni dell’Ipotesi del 29 gennaio 2025 sono stati contestati dagli Organi di controllo);
- si trova nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3 – 5 e 6 della legge 104/1992;
- ha fruito dei permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001;
- è coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971.
Non è più prevista, invece, la deroga per ricongiungimento a genitore di età superiore a 65 anni.
L’amministrazione si è detta impegnata a ottenere, tramite un nuovo intervento di legge, la possibilità di prevedere questa deroga in occasione delle operazioni di assegnazione provvisoria.
Viene salvaguardata anche la possibilità per i docenti di sostegno che si sono abilitati successivamente all’assunzione in ruolo, di presentare domanda di trasferimento su posto comune, una volta assolto il vincolo quinquennale sulla tipologia di posto di sostegno.
Infine, è stato espunto dal testo contrattuale l’art.48-quater relativo ai criteri per il conferimento degli incarichi al personale funzionario EQ, in quanto materia assegnata al confronto e non alla contrattazione.
Confronto su O.M. mobilità e D.M. per criteri di conferimento incarichi ai DSGA
Successivamente, l’Amministrazione ha aperto il confronto sulle due ordinanze ministeriali previste: una per il personale docente, ata e educativo; una per gli IRC).
Le ordinanze indicheranno le date per la presentazione delle domande, che presumibilmente saranno le seguenti:
- personale docente dal 16 marzo al 2 aprile;
- personale ATA dal 23 marzo al 9 aprile;
- personale educativo dal 16 marzo al 7 aprile;
- docenti IRC dal 21 marzo al 17 aprile.
La CISL Scuola, insieme alle altre organizzazioni sindacali, ha chiesto di aumentare il numero dei giorni previsti per le domande dei docenti e che il periodo di presentazione delle domande del personale ATA non si sovrapponga con quello dei docenti.
Le disposizioni concernenti i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA al personale inquadrato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione sono riportati in un D.M. che ricalca, in toto, il contenuto dell’ art.48-quater della precedente Ipotesi di CCNI sulla mobilità, salvaguardando la precedenza prevista dal CCNL a favore del personale già DSGA nel previgente ordinamento.



