Nella nota n. 6314 del 13 marzo 2026 il Ministero spiega in maniera dettagliata i vincoli di permanenza per la mobilità del personale docente per l’a.s. 2026/27 e le deroghe previste.
Ha il vincolo di permanenza
- il docente che ha ottenuto il movimento su scuola (con preferenza analitica), in qualsiasi fase dei movimenti;
Con il termine “sede” si deve far riferimento all’istituzione scolastica.
- per un triennio i docenti immessi in ruolo a decorrere dall’a.s. 2023/24
Riguardo al triennio di permanenza previsto dal citato art. 13, comma 5, ai fini del calcolo sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ove consentite dalla normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024;
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del percorso di formazione e prova; gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
- docenti destinatari di nomina a tempo determinato: possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo
servizio nell’istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
Nel computo del triennio vengono calcolati gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente; l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova; gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito; l’anno in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Precisazioni sulle deroghe
- alla lettera a) la deroga ai vincoli di permanenza è stata prevista per i docenti che siano genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età).
- è stata espunta dal testo del CCNI la lettera e) relativa alla deroga prevista per i figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità.
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Per beneficiare della deroga i docenti devono dichiarare, avvalendosi dell’apposito modello G pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, di trovarsi in una delle condizioni indicate dalla citata disposizione contrattuale;
sempre mediante il modello G, devono indicare, a seconda dei casi, il comune di effettiva residenza propria (articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o degli assistiti o dei figli minori di quattordici anni, dichiarando la decorrenza dell’iscrizione anagrafica.
Nel caso dei figli nati nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione dell’O.M. ma entro la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di mobilità, si prescinde dalla dichiarazione sulla decorrenza dell’iscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di pubblicazione dell’O.M.;
nei casi di docenti che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di docenti che fruiscano dei riposi e permessi previsti dall’articolo 42 del decreto legislativo 151/2001 o di docenti che siano coniugi o figli di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118, è necessario allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità). La predetta documentazione/certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.


