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Mobilità 2026, pubblicato l’Allegato G: la “chiave” per disinnescare i vincoli. Ecco la guida

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La partita per i trasferimenti dei docenti per l’anno scolastico 2026/27 entra nel vivo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficialmente rilasciato l’Allegato G, il documento strategico che consente di autocertificare le deroghe ai vincoli di permanenza. Si tratta di una risorsa fondamentale per migliaia di insegnanti che, pur essendo teoricamente “bloccati” sulla sede attuale dal vincolo triennale, possiedono i requisiti per richiedere comunque il trasferimento.

La funzione dell’Allegato G: dalla responsabilità alla deroga

L’Allegato G non è un semplice modulo, ma una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità (DPR 445/2000). Attraverso questo documento, il docente attesta il possesso di quelle condizioni soggettive che il CCNI riconosce come prevalenti rispetto all’esigenza di continuità didattica, permettendo così di superare il blocco triennale e partecipare alle operazioni di mobilità territoriale o professionale.

Chi può richiederlo? La mappa dei beneficiari

Le deroghe non sono generiche, ma strettamente legate a situazioni familiari o personali documentabili. Ecco le principali categorie interessate:

  • Genitori con figli under 14: La deroga spetta a chi ha figli che non abbiano ancora compiuto i 14 anni. Il diritto è garantito anche se il quattordicesimo compleanno cade entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.

  • Adozioni e Affidamenti: Il beneficio è valido per i primi 14 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, fermo restando il limite della maggiore età.

  • Disabilità Personale (Legge 104/92): Riguarda i docenti nelle condizioni previste dagli artt. 21 e 33, comma 6. In questo caso, è obbligatorio specificare il comune di residenza e la relativa decorrenza anagrafica.

  • Caregiver e Assistenza: Chi assiste un familiare con disabilità grave (art. 33, commi 3 e 5). La norma segue una gerarchia rigida: la precedenza spetta al coniuge/convivente, poi ai figli o fratelli conviventi, fino ai parenti entro il terzo grado.

Il nodo della residenza: la regola dei tre mesi

Un aspetto tecnico spesso sottovalutato riguarda la residenza anagrafica. Per far valere i diritti legati all’assistenza, la residenza deve essere stata stabilita da almeno tre mesi prima della data di pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale.

L’eccezione per i nuovi nati: Questo limite temporale non si applica se il figlio è nato nei tre mesi precedenti alla pubblicazione dell’ordinanza, purché l’evento avvenga entro la data di scadenza per la presentazione della domanda.

Come procedere

Il docente deve compilare l’Allegato G, salvarlo in formato PDF e caricarlo nella sezione “Gestione Allegati” della piattaforma Istanze Online (POLIS). Una volta caricato, il modello dovrà essere selezionato e associato alla domanda di mobilità prima dell’inoltro definitivo.

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