La normativa parla chiaro: il Dirigente Scolastico non può negare i 3 giorni per motivi personali. Ecco cosa dicono CCNL, ARAN e tribunali.
MILANO – Non è un favore, né una concessione discrezionale: il permesso per motivi personali o familiari è un diritto soggettivo del docente di ruolo. Nonostante la chiarezza del CCNL (Art. 15, comma 2), il tema continua a generare tensioni nelle segreterie scolastiche, spesso divise tra le esigenze organizzative degli istituti e le necessità private dei lavoratori.
Il quadro normativo: 3 giorni + 6
La struttura dei permessi si poggia su due pilastri fondamentali previsti dal contratto collettivo nazionale:
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3 giorni di permesso retribuito: Interamente pagati, non soggetti a valutazione del Dirigente Scolastico (DS).
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6 giorni di ferie aggiuntivi: Fruibili per le medesime motivazioni, anche durante le attività didattiche, a patto di non comportare oneri aggiuntivi per lo Stato (sostituzione con personale interno).
Il parere dell’ARAN e la fine della discrezionalità
Già nel 2011 l’ARAN ha messo un punto fermo sulla questione: il DS non ha il potere di “valutare” la meritevolezza del motivo addotto dal docente. Se l’insegnante presenta una richiesta motivata — anche tramite autocertificazione — la scuola è tenuta a prenderne atto.
La giurisprudenza ha confermato questa linea in più occasioni. I tribunali di Monza, Ferrara e Milano (2019) hanno ribadito che la locuzione “motivi personali o familiari” è volutamente ampia per tutelare la sfera intima del lavoratore, che non è tenuto a fornire dettagli specifici o prove documentali invasive.
Il nodo della sostituzione
La criticità maggiore emerge per i 6 giorni di ferie utilizzati come permessi. In questo caso, la scuola deve organizzare la sostituzione. Sebbene questo possa creare difficoltà logistiche, le sentenze più recenti tendono a dare priorità al diritto del docente rispetto alle difficoltà organizzative dell’amministrazione, purché venga rispettato il principio di buona fede.
“Parlare di motivi personali significa entrare in una sfera intima. L’autocertificazione è un atto che va accolto con fiducia, non con sospetto,” sottolinea l’analisi degli esperti.
In sintesi: cosa deve sapere il docente
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L’autocertificazione basta: Non è obbligatorio produrre certificati medici o atti notarili.
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Nessun diniego arbitrario: Il DS può verificare la correttezza formale, ma non il merito della scelta personale.
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Tutela del benessere: Il permesso non è un “bonus”, ma uno strumento per garantire l’equilibrio tra vita professionale e privata, essenziale per la qualità dell’insegnamento.


