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Graduatorie interne d’istituto: come evitare il “salto nel buio” del soprannumerario

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Da errore burocratico a trasferimento forzato il passo è breve. Guida alle insidie del punteggio, tra titoli dimenticati e scadenze da non mancare.

Per i docenti e il personale ATA di ruolo, la primavera non porta solo il profumo dei fiori, ma anche l’odore acre della polvere d’archivio. È il momento della compilazione delle graduatorie interne d’istituto, quell’adempimento annuale che stabilisce chi ha diritto a restare nella propria scuola e chi, in caso di contrazione dell’organico, dovrà fare le valigie come “perdente posto”.

Come sottolineato dall’esperto Massimo Solerte, non è solo una questione di freddi numeri: dietro ogni decimale si nascondono stabilità familiare e continuità didattica. Eppure, ogni anno, migliaia di lavoratori rischiano il posto per banali sviste nella compilazione.

Il calcolo del punteggio: dove si annidano le insidie

Il sistema si regge su un delicato equilibrio tra anzianità, titoli e situazioni familiari. Ma la complessità delle tabelle ministeriali è spesso fonte di abbagli.

  • Il rebus del pre-ruolo: Uno degli errori più frequenti riguarda la valutazione del servizio pre-ruolo. Nelle graduatorie interne, a differenza della mobilità volontaria, il pre-ruolo non vale sempre 6 punti l’anno: si calcolano 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per i successivi. Una distinzione sottile che può ribaltare una posizione.

  • La continuità “traditrice”: Il punteggio di continuità (maturato restando nella stessa scuola) si perde se si è ottenuto un trasferimento volontario negli anni precedenti. Molti docenti dimenticano questo “azzeramento”, trovandosi con meno punti del previsto.

  • Titoli fantasma: Master, corsi di perfezionamento e certificazioni linguistiche devono essere debitamente documentati. Non basta averli conseguiti; devono essere conformi alle tabelle di valutazione vigenti per l’anno scolastico in corso.

Il mito dell’esclusione automatica (Legge 104)

Esiste una credenza diffusa secondo cui chi beneficia della Legge 104 sia automaticamente escluso dalla graduatoria. Falso. L’esclusione va richiesta e documentata ogni anno. Se il docente non presenta la dichiarazione di responsabilità e la documentazione medica aggiornata, la segreteria è tenuta a inserirlo in graduatoria. Inoltre, l’esclusione non è sempre garantita: dipende dalla residenza dell’assistito e dalla tipologia di assistenza prestata.

Reclami: la finestra dei 10 giorni

Una volta pubblicata la graduatoria provvisoria all’albo della scuola (o sul sito web), il tempo corre.

“Il silenzio equivale all’assenso”, avvertono i sindacati.

Dalla data di pubblicazione scattano solitamente 10 giorni per presentare un reclamo scritto al Dirigente Scolastico. È fondamentale inviare una PEC o far protocollare il documento: una segnalazione verbale in segreteria non ha alcun valore legale in caso di contenzioso.

Un sistema che chiede trasparenza

Oltre l’aspetto tecnico, resta la questione umana. Essere dichiarati soprannumerari significa stravolgere equilibri costruiti nel tempo. In attesa di una digitalizzazione che renda il processo automatico e meno soggetto all’errore umano delle segreterie (spesso oberate), l’unica arma a disposizione dei docenti è il controllo maniacale.

Conservare ogni decreto, verificare ogni tabella e non dare mai nulla per scontato: in un sistema scolastico dove l’organico fluttua pericolosamente, la cura dei dettagli è l’unica vera polizza assicurativa sulla propria titolarità.

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