fbpx

Graduatorie Interne 2026: scatta il countdown per i “perdenti posto”. La guida al punteggio di continuità

167

Con la chiusura delle domande di mobilità, si apre nelle scuole una delle fasi più delicate dell’anno scolastico: la formulazione delle graduatorie interne d’istituto. Entro il 17 aprile 2026, ogni istituzione scolastica dovrà pubblicare l’elenco aggiornato dei docenti di ruolo per individuare gli eventuali soprannumerari. Il cuore del punteggio, spesso oggetto di dubbi e contenziosi, resta la continuità didattica.

La regola d’oro: il triennio non è un vincolo

A differenza della mobilità “a domanda” (dove il punteggio di continuità scatta solo dopo aver maturato tre anni nella stessa scuola), nelle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto la continuità si valuta sin dal primo anno. Il principio è semplice: ogni anno di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità, senza interruzioni, contribuisce a “blindare” la propria posizione nell’organico dell’autonomia.

Il sistema dei punteggi: quanto vale la tua anzianità?

Il calcolo non è lineare, ma procede per scaglioni di anzianità crescente. Un dettaglio fondamentale da ricordare: non si valuta mai l’anno scolastico in corso (il 2025/26). Ecco come si sommano i punti:

  • Primi 3 anni: 4 punti per ogni anno (fino a un massimo di 12).

  • Dal 4° al 5° anno: 5 punti per ogni anno.

  • Dal 6° anno in poi: 6 punti per ogni anno.

Esempi rapidi per il calcolo:

  • 2 anni di titolarità (escluso il corrente): 8 punti.

  • 4 anni di titolarità (escluso il corrente): 17 punti ($4 \times 3 + 5$).

  • 9 anni di titolarità (escluso il corrente): 46 punti ($4 \times 3 + 5 \times 2 + 6 \times 4$).

Quando la continuità “si interrompe” o non spetta

Non tutto il tempo trascorso nello stesso edificio dà diritto al bonus. La continuità decorre solo dalla decorrenza economica dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della sede definitiva.

Attenzione ai “casi ombra” che non danno diritto ai punti:

  1. Servizio pre-ruolo: non conta ai fini della continuità, anche se prestato nella stessa scuola.

  2. Sede provvisoria: gli anni svolti in attesa della sede definitiva non rientrano nel conteggio.

  3. Assegnazione Provvisoria: l’ottenimento di un’assegnazione provvisoria interrompe il punteggio di continuità (che riparte da zero), salvo rare eccezioni legate alla Legge 104 o al rientro nel comune.

  4. Precariato finalizzato al ruolo: gli anni svolti con contratto a tempo determinato (es. GPS I fascia) non sono validi poiché manca il requisito della titolarità di ruolo.

Cosa succede dopo il 17 aprile?

Una volta pubblicata la graduatoria all’albo dell’istituto, il Dirigente Scolastico è tenuto a notificare immediatamente per iscritto la soprannumerarietà ai docenti che occupano le ultime posizioni. Da quel momento, l’interessato avrà pochi giorni per presentare eventuale reclamo o per decidere se presentare domanda di mobilità “condizionata” per tentare di restare nell’istituto in caso di posti vacanti dell’ultima ora.

In questo articolo