La Nota MIM 8082 del 30 marzo 2026 chiarisce i dubbi sul prossimo aggiornamento: sì al recupero del servizio pregresso se il titolo è posseduto entro la scadenza, ma stop ai “trascinamenti” per Scienze della Formazione Primaria.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha sciolto le riserve su uno dei temi più caldi per i precari della scuola: la valutazione dei servizi prestati senza il possesso del titolo di studio. Con la Nota prot. n. 0008082, pubblicata il 30 marzo scorso, vengono fissati i paletti per l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) del biennio 2026/28.
La “sanatoria” del titolo conseguito
La regola d’oro per il prossimo biennio è chiara: il servizio prestato senza titolo è recuperabile solo se l’aspirante ha conseguito il titolo di accesso entro il termine di presentazione della domanda.
In sostanza, chi ha lavorato “con riserva” o tramite messa a disposizione (MAD) senza avere ancora la laurea magistrale o l’abilitazione, potrà riscattare quel punteggio solo se, all’atto dell’aggiornamento 2026, il titolo è già presente nel proprio curriculum. In caso contrario, quegli anni di servizio resteranno nulli ai fini della graduatoria.
Studenti SFP: punteggio specifico ma “blindato”
Una parte rilevante dei chiarimenti riguarda gli iscritti a Scienze della Formazione Primaria (SFP). Per questi aspiranti, la Nota introduce una distinzione netta:
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Punteggio Specifico: Il servizio svolto su posto comune o sostegno nell’infanzia e primaria è pienamente valutabile nella seconda fascia delle relative graduatorie.
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Divieto di Trascinamento: Il Ministero pone un freno rigido: tale servizio non può essere valutato come “non specifico” per altre classi di concorso. Una decisione che mira a limitare l’accumulo di punteggio su gradi di istruzione diversi da quello per cui si sta conseguendo l’abilitazione.

Il caso Educazione Motoria: controlli incrociati con le Università
La Nota 8082 affronta con severità la questione dell’educazione motoria nella scuola primaria. Il Ministero ha chiarito che il servizio su posto di sostegno prestato da docenti di motoria privi del titolo per il posto comune non è valutabile.
Non solo: il MIM ha disposto che gli uffici territoriali segnalino alle Università i casi di docenti inseriti in I fascia sostegno primaria ma privi del titolo di accesso al posto comune, al fine di verificare la legittimità del titolo di specializzazione ottenuto. Un richiamo forte alla Legge 234/2021 che delimita rigorosamente i campi d’azione di questa nuova figura professionale.
Tolleranza zero su dichiarazioni e contratti
Il Ministero avverte: il sistema informativo effettuerà controlli incrociati automatici per stanare le dichiarazioni non veritiere.
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Stop ai contratti “sperati”: Non è possibile dichiarare servizi basati su proroghe non ancora contrattualizzate. Se il contratto scade prima del termine delle lezioni, non si può indicare una data successiva.
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Scrutini e continuità: Verranno verificate le dichiarazioni relative al servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino agli scrutini.
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Conseguenze legali: In caso di discrepanze tra i dati a sistema e quanto dichiarato dall’aspirante, oltre alla decurtazione del punteggio, gli uffici sono pronti a procedere per dichiarazioni mendaci.

In sintesi: cosa sapere prima dell’invio
| Situazione | Esito Valutazione |
| Servizio senza titolo (titolo preso entro la scadenza) | VALUTABILE |
| Servizio SFP su classi diverse da Infanzia/Primaria | NON VALUTABILE |
| Motoria su Sostegno Primaria (senza titolo comune) | NON VALUTABILE |
| Servizio dal 1/02 agli scrutini (confermato dai dati) | VALUTABILE |


