Informiamo che il contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità è stato siglato oggi 26/02/2014 e presumibilmente l’ordinanza ministeriale sarà emanata domani 27 febbraio 2014.
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Salvo modifiche dell’ultima ora, infatti non è stato firmato ancora il contratto, a causa di ritardi da parte della funzione pubblica nella trasmissione dell’ipotesi.
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Si attende la firma definitiva del Ccni sulla mobilità visto che sono già trascorsi i trenta giorni previsti per eventuali rilievi da parte di Mef e Funzione Pubblica rispetto all’Ipotesi siglata da Amministrazione e sindacati lo scorso 17 dicembre. Intanto, aggiornato al 5 marzo l’incontro tra Miur e organizzazioni sindacali sugli organici del personale docente per …
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Pubblichiamo una dettagliatissima e precisa scheda relativa alla Mobilità del personale della scuola. La scheda è stata redatta da Libero Tassella di Professione Insegnante, sono trattati tutti gli aspetti del decreto, i riferimenti normativi e i modelli di domanda.
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In attesa di conoscere le tempistiche per la presentazione delle istanze, il Miur invita gli interessati a procedere alla registrazione su Polis
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Nell’incontro del 5 febbraio tra Amministrazione e organizzazioni sindacali è stata esaminata la bozza dell’ordinanza sulla mobilità del personale e si è discusso sulla riformulazione dell’art. 30 del Ccni relativo al sostegno nella secondaria di secondo grado.
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Pubblichiamo su informazionescuola.it una dettagliatissima scheda tecnica redatta da Libero Tassella di Professione Insegnante relativa alla al Contratto integrativo sulla mobilità. La scheda evidenzia tutte le novità contenute nel nuovo contratto e i riferimenti normativi.
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Le utilizzazioni e le assegnazioni provvi- sorie dell’anno scorso sono state disposte in assenza della certifica- zione del relativo contratto integrativo prevista dal de- creto legislativo 165/2001. E quindi i docenti e i non docenti, che sono stati co- stretti a lavorare in sedi disagiate, potrebbero ave- re gioco facile a farsele annullare dal giudice …
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In via preliminare va chiarito che, anche qualora l’interessata ritenesse di non indicare il codice del comune, la domanda rimarrebbe comunque valida. La sanzione prevista dal contratto, infatti, non è l’annullamento dell’istanza, ma la mera non validità delle preferenze per altri comuni.
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