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Normativa: Il ricovero post ospedaliero salvo dai tagli all’accessorio di Franco Bastianini

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 Le assenze dal servizio del personale della scuola per i periodi di convalescenza post ricovero ospedaliero non sono soggette alle riduzioni del trattamento economico previste dall’articolo 71 del decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008.

L’esclusione dei periodi di convalescenza post ricovero ospedaliero dalle riduzioni del trattamento economico (previsto dal predetto decreto legge per i primi dieci giorni di assenza per malattia) deriverebbe dall’applicazione di quanto dispone il comma 9 dell’articolo 17 del contratto– comparto scuola sottoscritto il 27 novembre 2007 ( che recita: «Spetta l’intera retribuzione per i giorni di assenza per terapie richieste in caso di gravi patologie, per i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital comprese le assenze dovute alle conseguenze certificate delle terapie»).
L’applicazione di quanto dispone il citato comma 9 sarebbe, a parere della Funzione pubblica (si veda IO di martedì scorso), espressamente prevista dallo stesso articolo 71 nella parte in cui dispone che «resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita».

Nel caso di ricovero ospedaliero, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi, sostiene ancora la Funzione pubblica, non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le assenze per malattia dovute appunto a ricovero ospedaliero, con ciò comprendendo anche l’eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Nota: ItaliaOggi – Azienda Scuola del 11/11/2008

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