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Sintesi Bozza di regolamento per la formazione e il reclutamento dei docenti

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23 febbraio 2009 – red
Pubblichiamo una sintesi delle principali novità introdotte dalla bozza in cui si delinea il nuovo percorso di formazione iniziale per accedere alla professione di docente.

Il percorso formativo si svolge nelle università ed è costituito da

  • una laurea magistrale o da un diploma accademico di II livello
  • da un tirocinio

Laurea e tirocinio sono differenziati relativamente al grado scolastico cui si riferiscono

Obiettivo: creare un profilo formativo e professionale del docente in cui siano presenti competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative

1) Scuola d’infanzia e primaria: corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare nel secondo anno di corso e con aumento progressivo di intensità fino all’ultimo anno.
2) Scuola secondaria di primo e secondo grado: un corso di laurea magistrale biennale ed un tirocinio annuale
3) Per le discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado biennio accademico di II livello (decreto ministeriale n. 137 del 2007) ed un tirocinio annuale

I corsi sono a numero programmato con prova di accesso svolta contestualmente a livello nazionale, e si concludono con esame finale abilitante.

Formazione degli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria

Il corso avrà la seguente denominazione: Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM -85 bis)

I corsi sono svolti presso le Facoltà di Scienze della Formazione Primaria.

L’abilitazione si consegue con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio (la valutazione terrà conto anche del curriculum di studi)

L’abilitazione sarà sia per la scuola dell’infanzia sia per la scuola primaria, inoltre sarà comprensiva della specializzazione (almeno 400 ore) per l’attività didattica di sostegno.

N.B. I maestri, in possesso di diploma magistrale, in servizio a tempo indeterminato, e i laureati comunque abilitati possono conseguire la specializzazione per l’attività didattica di sostegno di cui alla legge n. 104 del 1992, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.

Per conoscere gli obiettivi formativi e le attività richieste leggi la TABELLA 1

Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado

L’esame abilitante consiste nella discussione della relazione finale di tirocinio

Corrispondenza tra le attuali classi di concorso e le nuove lauree magistrali

A043 – laurea magistrale nella classe LM-14 – Filologia moderna;
A045 – laurea magistrale nella classe LM-37 – Lingua straniera;
A059 – laurea magistrale nella classe LM-95 – Scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali (consulta la TABELLA 2)
A033 – laurea magistrale nella classe LM-96 – Tecnologia (consulta la TABELLA 3)
A032 – laurea magistrale nella classe LM-45 – Musica
A030 la laurea magistrale nella classe LM-68 – Scienze e tecniche dello sport

Per accedere al curriculum a numero programmato nella classe LM-14 consulta la TABELLA 4; il percorso formativo della classe LM-14 è strutturato conformemente alla TABELLA 5.

Per accedere al curriculum della laurea magistrale a numero programmato nella classe LM-37 è necessario aver conseguito la laurea nella classe L-11 – Lingue; il percorso formativo della classe LM-37 è strutturato conformemente alla TABELLA 6

Per accedere alla laurea magistrale a numero programmato nella classe LM-95, è necessario aver conseguito nell’ambito del corso di laurea 90 CFU nei SSD di cui alla TABELLA 7; il percorso formativo della classe LM-95 è strutturato conformemente alla TABELLA 8

Per accedere alla laurea magistrale a numero programmato nella classe LM-96, è necessario aver conseguito nell’ambito del corso di laurea 90 CFU nei SSD di cui alla TABELLA 9; il percorso formativo della classe LM-96 è strutturato conformemente alla TABELLA 10

Per accedere alla laurea magistrale a numero programmato nella classe LM-45, è necessario aver conseguito nell’ambito del corso di laurea almeno 72 CFU nei SSD di cui alla TABELLA 11; Il corso di laurea magistrale nella classe LM-45 prevede il percorso curriculare di cui alla TABELLA 12

Per accedere alla laurea magistrale a numero programmato nelle classi LM-67 e LM-68 è necessario aver conseguito la laurea nella classe L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive; Il corso di laurea magistrale nelle classi LM67 e LM-68 prevede il percorso curriculare di cui alla TABELLA 13

Il percorso formativo prevede l’acquisizione delle competenze necessarie per l’attività didattica di sostegno, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.

Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado

Per le classi di abilitazione relative agli insegnamenti della scuola secondaria di secondo grado l’accesso al tirocinio è a numero chiuso ed è programmato dal MIUR sulla base di previsione di esigenze di personale a livello regionale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano nel sistema pubblico dell’istruzione.

La prova di accesso al tirocinio formativo attivo avviene nel mese di settembre, in due giorni (uno per la prova scritta, uno per la prova orale), con le medesime modalità e punteggi in tutta Italia.

Obiettivo della prova: verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione
I punteggi sono così suddivisi:

60 punti per il test preliminare
20 punti per la prova orale
20 punti per titoli di studio, eventuali pubblicazioni e certificazioni

Il test preliminare
Prova di 3 ore con domande a risposta chiusa di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi.
Numero di domande: 60 ( la risposta corretta vale 1 punto, la risposta errata 0 punti). La prova è superata con il punteggio di 42/60

Prova orale
La prova è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20
La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. In particolare, nel caso di classi di laurea che comportino l’insegnamento di lingue (latino, greco, lingue moderne), è prevista una prova di traduzione e, nel caso dell’insegnamento dell’italiano, una prova di analisi dei testi.

Titoli di studio
a) valutazione del curriculum di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 2 punti;
b) votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 2 punti;
c) titolo di dottore di ricerca in ambito strettamente inerente ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, per un massimo di 10 punti;
d) altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 CFU, per un massimo di 2 punti;
e) eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 4 punti.

La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è costituita dai candidati che hanno superato le due prove (test e prova orale) con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale. A tali votazioni si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli presentati.

Il percorso formativo prevede l’acquisizione delle competenze necessarie per l’attività didattica di sostegno, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.

Formazione degli insegnanti di materie artistiche e musicali della scuola secondaria di primo e di secondo grado

I percorsi curriculari sono ridefiniti nelle TABELLE 15 e 16

Per la classe di concorso A028 il percorso curriculare è indicato nella TABELLA 17

Per le classi di concorso A031 e per le altre discipline musicali il percorso curriculare è indicato nella TABELLA 18

Per le classi di concorso A007, A018, A021, A022, A025 i percorsi curriculari sono indicati rispettivamente nelle TABELLE 19, 20, 21, 22, e 23

Per l’insegnamento delle discipline attinenti alla danza, al teatro e al design i relativi percorsi curriculari saranno definiti con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.

Il percorso formativo prevede l’acquisizione delle competenze necessarie per l’attività didattica di sostegno, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.

Docenti tutor

Scuola dell’infanzia e primaria

Sono previste 3 figure

tutor “accoglienti”
tutor “coordinatori”
tutor “organizzatori”
I tutor accoglienti sono designati dai Dirigenti Scolastici e hanno il compito di accogliere e seguire i tirocinanti nelle classi di cui sono responsabili.

Tra i tutor vengono selezionati i tutor collaboratori, ossia i maestri chiamati a collaborare al coordinamento dell’attività di tirocinio. Sono selezionati dal consiglio di corso di laurea magistrale, mediante un colloquio.
Il loro numero è commisurato al numero dei tirocinanti nel rapporto di 1/30. E’ possibile svolgere l’incarico per un massimo di quattro anni non rinnovabili, con distacco parziale dall’insegnamento.

I tutor organizzatori possono essere insegnanti e dirigenti scolastici con il compito di coordinamento del tirocinio e delle attività di laboratorio. La selezione è a cura del consiglio di corso di laurea magistrale, mediante un colloquio.
Il numero di tali maestri e dirigenti, non inferiore a tre di cui almeno un dirigente scolastico, è commisurato al numero dei tirocinanti nel rapporto di 1/100.
Essi sono distaccati a tempo pieno presso l’Università per un massimo di quattro anni non rinnovabili.

Scuola secondaria di primo e secondo grado

Sono previste 2 figure:

tutor
tutor coordinatori
I tutor hanno il compito di accogliere e seguire i tirocinanti nelle classi di cui sono responsabili.

I tutor coordinatori sono selezionati, su proposta del consiglio di tirocinio, dalla facoltà di riferimento. Il numero di tali insegnanti, non inferiore a 2, è commisurato al numero dei tirocinanti nel rapporto di 1/30. Gli insegnanti tutor coordinatori possono svolgere tale funzione per un massimo di tre anni non rinnovabili. Possono avere un distacco solo parziale dall’insegnamento ed il loro impegno non può superare i termini previsti dalla normativa vigente.

Anno di tirocinio per gli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado

Il tirocinio, annuale, prevede tre gruppi di attività:
1) insegnamenti di scienze dell’educazione;
2) un tirocinio svolto a scuola sotto la guida di un insegnante tutor, comprendente una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo;
3) insegnamenti di didattiche disciplinari che possono anche essere svolti in un contesto di laboratorio e che stabiliscono comunque una stretta relazione tra l’approccio disciplinare e l’approccio didattico

Le attività di tirocinio corrispondono ad un numero di CFU pari a 60, suddivisi secondo la TABELLA 14.

La relazione di tirocinio (relatore un docente e co-relatore l’insegnante tutor che ha seguito l’attività di tirocinio) deve essere un elaborato originale, non limitato ad una semplice esposizione delle attività svolte, che evidenzi la capacità del tirocinante di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell’attività in classe con le conoscenze in materia psico-pedagogica, nell’ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.

Commissione di abilitazione
Per le Università
cinque docenti universitari,
un rappresentante dell’USR o del MIUR
l’insegnante tutor in servizio presso gli istituti scolastici co-relatore della relazione di tirocinio

Per le istituzioni AFAM
cinque docenti delle istituzioni stesse
un rappresentante dell’USR o del MIUR
l’insegnante tutor in servizio presso gli istituti scolastici co-relatore della relazione di tirocinio.

In caso di assenza dell’insegnante tutor l’USR designa in sostituzione un insegnante di ruolo.

Esame finale
Il voto finale scaturisce dalla valutazione della relazione finale di tirocinio, cui si aggiunge il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, fino ad un massimo di 30 punti. L’esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.
Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.

Norme transitorie
Fino all’anno accademico 2012-2013 accedono al tirocinio formativo coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S)

Fino all’anno accademico 2012-2013 coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.S.I.S), conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado mediante il compimento del tirocinio formativo a numero programmato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.

Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle S.S.I.S e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi al tirocinio formativo senza dover sostenere l’esame di ammissione per la corrispondente classe di abilitazione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi dei decreti ministeriali 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137, mantengono la loro validità ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso di riferimento e per l’accesso al tirocinio annuale.

Per consultare la bozza di regolamento e le TABELLE clicca qui.

da orizzontescuola

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