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Partono i TFA. E adesso? Tempi, procedure e normativa di riferimento

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newsletter DIESSE – Ci sono voluti ancora un anno e un cambio di Governo, ma alla fine pare proprio che il tanto atteso TFA transitorio, abilitante all’insegnamento per i laureati dal 2008 ad oggi, possa finalmente partire. Se alle dichiarazioni seguiranno puntualmente i fatti, entro giugno si svolgerà la prima prova di selezione (il test nazionale), per un totale di 20mila posti di TFA distribuiti nelle università di tutto il territorio nazionale.

Manca ancora la ripartizione in classi di concorso e la relativa distribuzione per sede universitaria, ma almeno abbiamo la conferma che dal primo TFA potranno uscire molti più abilitati per medie e superiori dei circa 2.200 ipotizzati in precedenza dal MIUR. A fronte degli oltre 40mila laureati dal 2008 in poi sono ancora pochi, ma almeno il numero ha una ragionevole consistenza anche rispetto all’offerta universitaria registrata nell’autunno scorso (oltre 26mila posti di solo TFA, tra medie e superiori).

E’ evidente che questo anno di ritardo significa un vantaggio in più per i già abilitati e ulteriori ritardi per i giovani aspiranti insegnanti; tra l’altro, se il MIUR dovesse bandire – come pare intenzionato a fare – i concorsi ordinari entro giugno prossimo, costoro rischiano di non poter partecipare, non potendo conseguire l’abilitazione prima di un anno. Infatti, è del tutto ragionevole ipotizzare che, se il test nazionale ci sarà entro giugno, le altre prove – scritto e orale – non potranno svolgersi prima di settembre-ottobre. Tra completamento delle procedure concorsuali e definizione delle graduatorie, i corsi non potranno iniziare prima di novembre, sviluppandosi poi per tutto l’ anno accademico 2012/13 (non si dimentichi che, oltre ai corsi universitari, ci sono da fare 475 ore di tirocinio a scuola: due terzi di anno scolastico).

Le abilitazioni non saranno disponibili, quindi, prima di giugno 2013; magari in contemporanea con gli esiti dei concorsi ordinari.

Chi voleva privilegiare i già abilitati almeno in parte c’è riuscito, ma almeno ora i giovani possono ricominciare a sperare. E, da subito, rimettere mano sia alla raccolta di titoli e documenti per le domande di partecipazione ai bandi, sia alla preparazione per il test nazionale. Quanto alle altre prove, come già detto, c’è un po’ più tempo.

I bandi per le procedure d’accesso, definiti all’art. 2 del DM 11 novembre 2011 relativo al TFA, saranno emanati dalle università sede di TFA e riporteranno, per ciascun corso, il numero dei posti disponibili in base alla
programmazione stabilita dal MIUR e tutte le modalità di espletamento delle procedure di concorso. Se il test nazionale è previsto per giugno, i bandi non potranno essere emanati più tardi di maggio.

La documentazione richiesta per l’ accesso è quella precisata nel DM 11 novembre 2011, che è il primo decreto attuativo dell’art. 15 del Regolamento sulla formazione iniziale dei docenti (DM n. 249/2010); su questo punto
è bene precisare che, purtroppo, il comunicato stampa del MIUR del 27 febbraio ha fatto un po’ di confusione, risultando approssimativo e impreciso sui possibili destinatari del TFA.

Il comma 3 dell’art. 1 del DM di novembre in proposito stabilisce, infatti, che possono accedere alle selezioni per il TFA “coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione
della domanda di partecipazione al test preliminare previsto a livello nazionale” (che verrà fissata dal MIUR con apposito Decreto Direttoriale), dispongono dei seguenti requisiti:

a) sono in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso di cui al decreto 30 gennaio 1998, n. 39 [riguardano le lauree di vecchio ordinamento, nrd], ovvero dei titoli di accesso alle classi di concorso di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22 o in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n.22;
b) abbiano conseguito il titolo di cui alla lettera a) a condizione che alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero nell’anno accademico 2010-2011, fossero iscritti al relativo corso di laurea magistrale o specialistica;.

Gli aspiranti alle classi di concorso A029 e A030 debbono risultare in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

Il comma 4 precisa poi che, alla data di scadenza delle iscrizioni fissata dal decreto direttoriale, gli aspiranti di cui alle lettere a) e b) debbono essere entrati in possesso «degli esami o dei crediti formativi universitari che
danno titolo all’insegnamento nelle rispettive classi di concorso. Questo punto, anche in considerazione del prolungarsi dei tempi di attuazione, modifica ragionevolmente quanto fissato in precedenza dal DM n. 249/2010, che prevedeva il possesso di tali requisiti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (15 febbraio 2011); coloro che si erano attivati prontamente per il recupero dei CFU o degli esami necessari, hanno il tempo per acquisirli.

Lo stesso decreto 11 novembre 2011 contiene maggiori dettagli anche per quanto riguarda i contenuti delle prove d’accesso. Queste (comma 5) avranno per oggetto “i programmi di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 11 agosto 1998, n. 357”, integrati dai contenuti disciplinari previsti:
– dalle Indicazioni Nazionali contenute nel D.L.vo n. 59/2004, come aggiornate dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, “Indicazioni per il curricolo”, per quanto riguarda la secondaria di I grado;
– dalle Indicazioni Nazionali di cui al DM n. 211/2010, emanate a seguito del DPR n. 89/2010 di riforma dei licei;
– dalle Linee Guida per gli istituti Tecnici e Professionali riformati, emanate rispettivamente con le Direttive n. 57/2010 e 65/2010. Le direttive indicate riguardano però soltanto il primo biennio, poichè al momento dell’emanazione del DM 11 novembre 2011 non erano ancora state pubblicate le Linee Guida del triennio. Ora che queste ultime sono state emanate, non è da escludere che vengano a far parte del bagaglio di nozioni di cui essere a conoscenza per il superamento delle prove in questione; si segnalano pertanto le Direttive n. 4/2012 e n. 5/2012, relative alle Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno degli istituti Tecnici e Professionali, rispettivamente.

Per quanto riguarda, in particolare, il test preliminare nazionale l’art. 1, commi 8 e 9, del DM 11 novembre 2011 specifica che esso “mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e le competenze linguistiche di lingua italiana” (non di una lingua straniera – e segnatamente dell’inglese – come qualcuno ha lasciato artatamente intendere).

Dei 60 quesiti a risposta chiusa che verranno proposti, – 10 quesiti sono volti a verificare le competenze in lingua italiana, anche attraverso quesiti inerenti la comprensione di uno o più testi scritti; gli altri sono inerenti alle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso.

Il test preliminare, di contenuto identico su tutto il territorio nazionale, sarà predisposto dal MIUR, mentre le università (e le AFAM) sedi dei TFA ne cureranno lo svolgimento.

Scritto e orale, invece, saranno gestiti autonomamente dalle università. Lo scritto avrà per oggetto “una o più discipline ricomprese nella classe di concorso” cui si riferisce il particolare TFA e dovrà verificare “le conoscenze disciplinari, le capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, il corretto uso della lingua italiana” non potrà perciò contenere quesiti a risposta chiusa. Per la lingua italiana le disposizioni prevedono una prova scritta di analisi del testo, mentre per le lingue classiche ci sarà anche una prova di traduzione; per le materie scientifiche ci saranno prove di laboratorio. Nel caso delle lingue straniere la prova scritta sarà svolta in lingua, così come la successiva prova orale, che per tutti sarà svolta “tenendo conto delle specificità delle diverse classi di concorso”.

Superate le prove d’accesso e formate le graduatorie di merito (commi 16 e 18 dell’art. 1) in base ai punteggi d’esame e ai titoli valutabili (si veda in proposito l’allegato A dal DM), iniziano i singoli TFA, che implicano sia
corsi universitari (è auspicabile possano essere seguiti anche a distanza, per non penalizzare i fuori sede), sia i tirocini a scuola.

Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno in proposito individuare le scuole da convenzionare; ad esse competerà scegliere il tutor per ciascun tirocinante. Laddove i corsisti stiano già insegnando con contratti annuali, l’USR stipulerà il contratto di tutoraggio direttamente con la scuola di servizio.

Al termine dell’ anno accademico 2012/13 ci saranno 20.067 abilitati in più. E’ auspicabile che, nell’indire i concorsi ordinari, si tenga conto di questa scadenza per fare in modo che anche i nuovi abilitati possano partecipare.

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