Una nuova certificazione per combattere l’assenteismo nel Pubblico Impiego è stata introdotta tramite circolare, a firma del ministro della semplificazione D’Alia, registrata alla Corte dei Conti il 19 marzo 2014. Delle novità introdotte ne parla nell’articolo che segue Franco Bastianini.
Con la registrazione alla Corte dei Conti, avvenuta in data 19 marzo 2014, della circolare n. 2/2014 firmata dall’allora ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D’Alia, possono trovare piena applicazione le nuove disposizioni in materia di assenze dal servizio per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici introdotte dall’articolo 4, comma 16 bis del decreto legge101/2013.
Le nuove disposizioni, finalizzate nelle intenzioni del legislatore a contrastare il fenomeno dell’assenteismo nel pubblico impiego, introducono una diversa modalità di giustificazione nel caso in cui l’assenza dal servizio sia richiesta per l’espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, rispetto a quella richiesta nel caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare.
Per queste ultime la richiesta di assentarsi dal servizio deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitariapubblica e da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale.
Per le assenze dal servizio dovute all’espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, le richieste di permessi previste dal contratto scuola in vigore (permessi brevi di cui all’articolo 16 del contratto) e autorizzate dal dirigente scolastico devono essere invece giustificate, per effetto appunto delle modifiche introdotte appunto dal citato articolo 4, comma 16 bis, del decreto legge 101/2013, mediante la presentazione di attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica.
Dall’attestazione di presenza debbono risultare la qualifica e la sottoscrizione del soggetto che la redige, l’indicazione del medico e/o della struttura presso cui si è svolta la visita o la prestazione, il giorno, l’orario di entrata e di uscita del dipendente dalla struttura sanitariaerogante la prestazione.
Importante infine la precisazione, contenuta nella circolare n. 2, in merito alla natura dell’attestazione di presenza.
Poiché non di tratta di un certificato di malattia l’attestazione non deve recare l’indicazione della diagnosi né indicare il tipo di prestazione somministrata.
