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UNIFICAZIONE AREE SOSTEGNO – IL RISULTATO? MENO POSTI PER I PRECARI E…

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L’unificazione delle aree di sostegno (AD01, AD02, AD03, AD04) andrà a rosicchiare posti ai precari, per evitare contenziosi il MIUR è stato costretto a riaprire il contratto sulla mobilità, ma cosa accadrà a chi ha fatto domanda di trasferimento dopo l’unificazione delle aree? Lo spiega dettagliatamente Antimo Di Geronimo nell’articolo che segue.

I trasferimenti dei docenti di sostegno delle superiori si faranno ad aree unificate. Già da quest’anno. Senza tenere conto dell’area di appartenenza del docente interessato, un po’ come avviene con gli insegnanti di sostegno delle scuole medie. É l’effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 15, comma 3-bis della legge 128/2013: la norma che prevede l’unificazione delle aree del sostegno alle superiori. Che non fa sconti nemmeno alla mobilità del personale di ruolo, che già da quest’anno sarà utilizzato sulle sedi scolastiche richieste senza tenere conto della suddivisione in aree disciplinari (AD01, AD02, AD03, AD04).

E quindi, per evitare l’insorgenza di ulteriore contenzioso, i rappresentanti dell’amministrazione e dei sindacati della scuola, il 7 aprile scorso hanno dovuto riaprire il contratto sulla mobilità sottoscritto il 26 febbraio ed hanno dovuto riscrivere l’articolo 30: la clausola negoziale che regola i movimenti dei docenti di sostegno delle superiori. La nuova stesura, che ha preso la forma della sequenza contrattuale (un accordo aggiuntivo che sostituisce una parte di un contratto già in vigore) dispone che i movimenti avverranno senza tenere conto dell’area di appartenenza del docente interessato. Ma la Dos (dotazione organica di sostegno) resterà comunque in piedi. Soltanto che non sarà suddivisa in aree. I docenti che vi saranno inclusi saranno collocati tutti in una mega-area derivante dalla fusione delle 4 aree originarie.

Pertanto, il docente che otterrà il trasferimento non sarà contestualmente assegnato ad una sede di titolarità. Ma dovrà presentare, come ogni anno, la domanda di utilizzazione. In quella fase l’amministrazione precederà ad assegnargli una sede di servizio. Sede della quale non acquisterà la titolarità. In buona sostanza, dunque, l’unica novità è costituita dal fatto che l’organico non sarà più suddiviso in 4 compartimenti stagni (le aree). E quindi i docenti potranno concorrere all’assegnazione di una sede a prescindere dall’area di appartenenza. Per esempio, un docente di educazione fisica, attualmente inquadrato nell’area AD04, dal 1° settembre prossimo potrà essere collocato, indifferentemente, su un qualsiasi posto di sostegno. A prescindere dal fatto che il posto sia qualificato in organico in un’area diversa da AD04. Fino all’anno in concorso, invece, l’insegnante appartenente all’area AD04 poteva concorrere solo per posti disponibili nella stessa area (AD04) e non per tutte 4 le aree (AD01, AD02, AD03 o AD04). L’effetto immediato sarà quello di agevolare i trasferimenti interprovinciali dei docenti appartenenti alle aree dove ci sono meno posti. Tra cui proprio l’area AD04. Fermo restando che il trasferimento sarà comunque sulla Dos. Vale a dire senza attribuzione di una sede di titolarità. E questa situazione potrebbe determinare l’insorgenza di contenzioso. L’unificazione delle aree, infatti, rende la situazione giuridica dei docenti delle superiori in tutto analoga a quella dei docenti di sostegno delle medie. Che a differenza dei colleghi delle secondarie di II grado, partecipano regolarmente ai trasferimenti partendo da una sede di titolarità e, in caso di esito positivo, ottengono una nuova sede di titolarità. Esattamente come avviene per i docenti delle classi di concorso.

Resta il fatto, però, che l’art.15, comma 3-bis della legge 128/2013 contiene una disciplina transitoria che riguarda le assunzioni ein qualche misura si collega anche agli effetti della mobilità a domanda. Perché dispone che la suddivisione in aree degli organici del sostegno debba continuare ad essere utilizzata per le graduatorie a esaurimento e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito dei concorsi banditi fino ad ora (per i nuovi concorsi la collocazione avverrà ad aree unificate). E a questo proposito, la bozza di accordo siglata il 7 aprile prevede che i posti residuati dalle operazioni di mobilità saranno ripartiti proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.

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