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SOPRANNUMERARI E LEGGE 104 – SE NON SI È CONVIVENTI SI HA LO STESSO DIRITTO?

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Assisto in via esclusiva mio padre, portatore di handicap grave, ma non convivo con lui, sebbene solo formalmente, perché in realtà passo più tempo a casa sua che a casa mia. Il dirigente della mia scuola, però, mi ha dichiarato soprannumerario, proprio perché la convivenza non risulta formalmente, e sono stato trasferito d’ufficio in una sede molto lontana da casa. Posso fare ricorso?

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In effetti il requisito della convivenza è espressamente previsto dalla normativa contrattuale. Pertanto, il dirigente scolastico non ha fatto altro che attenersi alla prassi vigente. Resta il fatto, però, che dal 2000 il requisito della convivenza non è più previsto dalla legge, mentre i contratti sulla mobilità continuano a prevederla. Tale prassi, legittima fino al 2009, adesso contrasta con l’articolo 1 della legge 15/2009 che preclude alla contrattazione collettiva la facoltà di derogare le norme di legge (prima espressamente prevista dalla legge). E le eventuali deroghe sono sanzionate dall’ordinamento con la nullità e la sostituzione automatica delle clausole difformi con le norme di legge con cui contrastano. In buona sostanza, dunque, sebbene il contratto preveda espressamente la convivenza, tale previsione, essendo in contrasto con l’articolo 33, commi 3 e 5 della legge 104/92, è da considerarsi come se non fosse mai esistita e, per questo motivo, in sede di applicazione dovrebbe essere sostituita proprio con l’articolo 33 della legge 104/92. Nondimeno, considerato che nella prassi questo non accade, l’unico rimedio effettivamente esperibile è il ricorso al giudice del lavoro.

ItaliaOggi

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