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GUIDA PER I SUPPLENTI – QUALI SONO LE SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE, PERFEZIONAMENTO E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO?

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La rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita del diritto di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento; non comporta invece alcuna conseguenza per gli altri insegnamenti e per le supplenze attribuite sulla base delle graduatorie d’istituto.
EIPASS3La mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione comporta la perdita del diritto a conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento.
L’abbandono del servizio comporta la perdita del diritto di conseguire supplenze, sulla base sia delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Tali sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Ulteriori indicazioni
1. Il personale supplente può chiedere la stipula di un rapporto di lavoro part-time (art. 44 c.8 e 58 del CCNL 2006/2009) scegliendo uno spezzone orario in occasione delle procedure di “individuazione”, o chiedendo il frazionamento di un posto intero.
2. La priorità nella scelta della sede (Legge 104/92 art. 21 e 33) si attiva solo per i posti ai quali si ha diritto (come durata e quantità di ore): se si è in posizione utile per un posto al 30/6 non si può scegliere prioritariamente tra quelli al 31/8 e così via.
3. La priorità prevista dall’Art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/92 (assistenza a familiare) opera solo per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere e, solo nel caso qui non vi siano posti, per le scuole di un comune viciniore ma all’interno della provincia di residenza della persona da assistere e quindi, solo se la provincia di inclusione nella graduatoria coincide con quella di residenza della persona da assistere.
4. Si conferma la priorità di nomina (quindi l’obbligo) su posto di sostegno per coloro che hanno conseguito la specializzazione con i corsi DM 21/05 e per coloro che, in possesso della specializzazione, hanno conseguito l’abilitazione con i medesimi corsi. Tuttavia resta salva la possibilità di optare, anche successivamente, per un posto comune con termine al 31 agosto in luogo di posto di sostegno retribuito fino al 30 giugno.
5. Supplenze su sostegno da graduatorie d’istituto: una volta esauriti gli elenchi provinciali le nomine su sostegno saranno effettuate dalle graduatorie d’istituto.

Fonte FLC Cgil

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