fbpx

GUIDA PER I SUPPLENTI – PERMESSI BREVI E PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI

1241

Art. 16 e 19 CCNL 2006/2009
Al personale a T.D. possono essere concessi permessi brevi fino alla metà dell’orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati, su richiesta della scuola, entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina. Il tetto massimo per anno scolastico è pari all’orario di servizio settimanale (36 ore ATA, 18, 24 o 25 per i docenti)

buono-scontoANTESPERMESSI PER EVENTI E CAUSE PARTICOLARI
ART. 4 L. 53/2000 e DM 21/7/2000 n. 278
3 giorni all’anno retribuiti per documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica.
Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi) per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del Codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi (Art. 2 DM 278/00).
Congedi straordinari e indennità a familiari di disabili: viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di “congedi straordinari” per la durata complessiva di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all’ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui (ora 36.151,98 €) per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente. (Art. 80 Legge 338/2000 – art. 42 TU 151/2001 e
successive modificazioni).

Fonte FLC Cgil

In questo articolo