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FAQ Ricorsi Stabilizzazione

1998

ricorso-stabilizzazioneDi seguito pubblichiamo le risposte alle domande più frequenti che ci vengono poste dopo la sentenza della CGUE relativa alla stabilizzazione dei precari (Sessione in continuo aggiornamento)

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D: La sentenza della Corte di Giustizia europea permette a tutti di essere assunti automaticamente a tempo indeterminato e/o di ottenere un risarcimento economico?

R: No. La sentenza assume importanza decisiva in quanto condanna l’Italia per aver abusato della reiterazione di contratti a tempo determinato del personale scolastico senza che siano stati previsti meccanismi di tutela dei lavoratori. Per ottenere la stabilizzazione e/o il risarcimento economico è però necessario adire il giudice del lavoro con una causa individuale.

 

D: Chi non ha presentato ricorso prima della sentenza del 26 novembre può presentarlo adesso?

R: Sì.

 

D: È vero che la sentenza Ue sulla stabilizzazione riguarda solo i docenti che hanno avuto contratti su posto vacante fino al 31 agosto e, pertanto, su organico di diritto?

R: No, non è vero. In realtà la distinzione tra contratti con durata al 30 giugno e contratti fino al 31 agosto, così come la distinzione tra organico di fatto e organico di diritto, è frutto di una mera finzione. Invero, l’ ‘organico di fatto’, con relativa stipulazione dei contratti fino al 30 giugno, è un contingente ‘parallelo’ di docenti che soddisfa il fabbisogno concreto. Ciò che conta, al fine di far accertare dai Giudici l’illegittimità dei contratti a termine, è la dimostrazione che il contratto non è stato stipulato in sostituzione di altro docente, cioè che non è stato giustificato dall’esigenza di supplire alla temporanea assenza di un titolare”.

 

D. Questo ricorso è destinato solo ai docenti?

R. No. Possono aderire anche gli ATA.

 

D: Come si può sapere se i contratti al 30 giugno o 31 agosto sono stati stipulati su posto vacante e disponibile?

R: Durante la procedura di adesione al ricorso, tra i vari documenti verrà fornito un modello di istanza di accesso agli atti che consentirà di accertare la natura dei posti.

 

D: Può aderire chi raggiunge i 3 contratti su posto vacante e disponibile con uno o più contratti stipulati prima del conseguimento dell’abilitazione?

R: Sì.

 

D: Può aderire chi ha uno o più contratti su spezzone orario su posto vacante e disponibile?

R: Sì.

 

D: I 3 contratti di servizio su posto vacante e disponibile devono essere consecutivi?

R: Non è necessario, possono essere totalizzati sia con contratti consecutivi che con contratti non consecutivi.

 

D: Può aderire chi è in 3a fascia delle graduatorie d’Istituto e, quindi, privo di abilitazione?

R: Si.

 

D: Può aderire chi non ha 36 mesi di servizio ma 3 contratti al 30 giugno su posto vacante e disponibile?

R: Si , di cui l’ultimo anche in corso di svolgimento, anche se il totale dei mesi di effettivo servizio non sia pari a 36 mesi.

 

D: Al fine del raggiungimento dei 3 contratti stipulati su posto vacante e disponibile, è considerato valutabile anche l’anno in corso (a.s.2014/2015)?

R. Si, sempre che il contratto sia stato stipulato al 30.06 o 31.08 su posto vacante e disponibile.

 

D: Può aderire chi ha totalizzato 36 mesi sommando varie supplenze brevi?

No, le supplenze brevi sono assegnate in sostituzione del titolare assente, quindi, non vengono svolte su posti vacanti e disponibili.

 

D: Può aderire chi è abilitato ma non è inserito in GaE?

R: Sì.

 

D: Per ottenere le progressioni stipendiali riconosciute al personale di ruolo, bisogna fare un separato ricorso?

R: No. Chi aderisce al ricorso relativo alla stabilizzazione contestualmente aderirà anche a quello riguardante i cosiddetti “scatti stipendiali”.

 

D: Come aderire al ricorso dell’associazione Nazionale Orizzonte Docenti per la stabilizzazione?

R: Le adesioni vengono effettuate sul sito www.orizzontedocenti.it , previa registrazione, collegandoti a questo link e registrandoti .

 

D: Questo ricorso riguarda anche coloro che hanno svolto servizio presso scuole private?

R:No. Coloro che hanno svolto quel tipo di servizio non possono richiedere la stabilizzazione presso scuole statali.

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