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Errori nell’assegnazione dei ruoli, delle supplenze, delle cattedre nella mobilità? Il tentativo di conciliazione: a chi presentarlo, le procedure, i tempi

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Nella pubblica amministrazione le controversie relative ai rapporti di lavoro sono disciplinate dal D.L.vo n. 165/01.

inglese2L’art 63 di tale decreto descrive le diverse tipologie di controversie, affidate al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (assunzioni; conferimento e revoca di incarichi dirigenziali;indennità di fine rapporto; comportamenti antisindacali; procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni…)

Gli atti pubblicati o notificati dall’amministrazione possono essere impugnati davanti al Giudice del Lavoro, previo tentativo di conciliazione obbligatoria previsto dall’art. 410 del codice di procedura civile.

L’articolo 66 del suddetto decreto prevede che il lavoratore può tentare la conciliazione con le procedure previste dal CCNL del comparto in cui opera oppure davanti al collegio di conciliazione regolamentato dal medesimo articolo.

Il vigente CCNL comparto scuola regolamenta il tentativo obbligatorio di conciliazione all’art. 135.

Il comma 1 dell’articolo in questione detta che la conciliazione può svolgersi sia secondo le forme previste dall’art. 66 del decreto n. 165/01 e dal CCNQ in materia di conciliazione e arbitrato del 23/01/01 sia secondo quanto dettato dai commi successivi dello stesso articolo sia secondo la procedura descritta nell’art. 484 del Testo Unico – D. L.vo 297/94 – relativamente alla mobilità interregionale.

Descriviamo adesso le procedure previste rispettivamente dal CCNL comparto scuola e dal D.L.vo n. 165/01 (da ora in avanti denominato decreto).

L’art. 135 del CCNL prevede che il lavoratore deposita la richiesta di tentativo di conciliazione presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente (ambito territoriale provinciale o USR). La richiesta, limitatamente alla mobilità territoriale e professionale e alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato (come si legge al comma 4), deve essere presentata entro 15 gg dalla pubblicazione o notifica dell’atto. Trascorso tale termine è possibile comunque richiedere il tentativo di conciliazione, secondo le forme previste dall’art. 66 del decreto (di cui parleremo di seguito).

Il comma 5 dell’art. 135 del CCNL indica i dati e le informazioni che la richiesta deve contenere:

– Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;

– il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

– l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;

– qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.

Il lavoratore, quindi, come si legge nell’ultimo punto, nell’ambito del tentativo di conciliazione può presentarsi personalmente o farsi rappresentare da altro soggetto (ad esempio un rappresentante sindacale o un avvocato).

L’amministrazione (ambito territoriale provinciale o USR), ricevuta la richiesta, ha 15 giorni di tempo per esaminarla ed eventualmente accogliere quanto richiesto dal lavoratore. In caso contrario, sempre entro il medesimo termine di 15 giorni, l’amministrazione deposita, presso l’ufficio di segreteria appositamente costituito, le proprie osservazioni e nomina il proprio rappresentante in sede di conciliazione.

L’ufficio di segreteria, poi, fissa la data per la comparizione delle parti, al fine di esperire il tentativo di conciliazione, nei 15 giorni successivi al deposito delle osservazioni da parte dell’amministrazione.

Quest’ultima, nel caso in cui la controversia riguardi la mobilità e le assunzioni, deve pubblicare all’albo dell’ufficio di segreteria la richiesta di conciliazione, in modo che eventuali soggetti terzi interessati al contenzioso possano far pervenire le proprie osservazioni, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione della richiesta summenzionata.

In tal caso, l’amministrazione deve depositare le proprie osservazioni entro 12 giorni dalla richiesta del tentativo di conciliazione.

Una volta che l’ufficio di segreteria fissa la convocazione delle parti, la conciliazione deve terminare entro cinque giorni.

Del tentativo di conciliazione, l’ufficio di segreteria stila un verbale, che ne attesta l’esito ed è immediatamente esecutivo.

Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia successo, il verbale viene depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo deposita presso la cancelleria del tribunale per la dichiarazione di esecutività, fermo restando che il verbale, non appena viene redatto e sottoscritto e’ già esecutivo.

Nel caso in cui la conciliazione non abbia successo, il verbale viene comunque depositato da una delle due parti presso la direzione provinciale del lavoro, che a sua volta lo depositerà presso la cancelleria del tribunale oppure sarà acquisito anche d’ufficio, come si legge all’art. 66 comma 7 del D.L. 165/01, nel successivo grado di giudizio, ovvero davanti al giudice del lavoro, cui spettera’ la decisione sulla controversia.

Può succedere anche che l’amministrazione, venuta a conoscenza della richiesta di tentativo di conciliazione, non accolga le pretese del lavoratore e non depositi le proprie osservazioni. L’ufficio di segreteria convoca comunque le parti e se l’amministrazione non si presenta viene redatto un verbale, che verrà poi depositato presso la direzione provinciale del lavoro e seguirà l’iter sopra descritto.

L’art. 136 del CCNL comparto scuola prevede anche che le parti possano concordare di affidare la decisione della controversia a un arbitro unico, secondo la procedura descritta dal successivo art. 137.

Riportiamo l’esempio di una richiesta di tentativo di conciliazione, ove l’amministrazione ha accolto le richieste del docente, senza quindi procedere alla conciliazione.

Un docente neo immesso in ruolo nell’ambito della fase A del piano straordinario di assunzioni, sceglie, in quanto ultimo nominato dalle GaE, una sede disagiata (un’isola appartenente alla provincia di iscrizione in GaE); venuto a conoscenza del fatto che l’Ambito territoriale provinciale competente aveva dimenticato dell’esistenza di un’altra sede disponibile non portata in convocazione, che gli avrebbe permesso di ottenere una sede sulla terraferma (non quella dimenticata poiché l’avrebbero potuto scegliere altri colleghi), richiede all’ufficio, due giorni dopo la scelta delle sedi e la pubblicazione dei relativi atti, il tentativo di conciliazione, depositando la richiesta presso l’ufficio che si occupa dei contenziosi.

L’Ambito territoriale in questione, venuto a conoscenza della suddetta richiesta, la esamina nei due giorni successivi alla presentazione della stessa. Riconoscendo le pretese del lavoratore, procede a rifare le operazioni di assegnazione della sede, in seguito alle quali il docente, richiedente la conciliazione, ottiene una sede sulla terraferma.

Come dicevamo all’inizio, il lavoratore può decidere di ricorrere al tentativo di conciliazione obbligatoria seguendo la procedura prevista e descritta dagli articoli 65 e 66 del decreto legge n. 165/2001.

In tal caso il tentativo di conciliazione si svolge presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, dove deve essere inviata la richiesta da parte del lavoratore, davanti a un collegio di conciliazione costituito dal direttore della direzione medesima o da un suo delegato, che presiede il collegio, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell’amministrazione.

Le informazioni e i dati da indicare nella richiesta sono:
– Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;

– il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;

– l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;

– la nomina del proprio rappresentante.

In questo caso, il lavoratore deve nominare necessariamente il proprio rappresentante, diversamente da quanto previsto dal CCNL.

Inoltre, non sono posti limiti temporali (a partire dalla data di pubblicazione o notifica dell’atto), alla richiesta di tentativo di conciliazione per nessuna tipologia di controversia, come invece previsto nel CCNL di cui sopra.

L’amministrazione, ricevuta la copia della richiesta, o accoglie le istanze del lavoratore oppure, entro trenta giorni, deposita le proprie osservazioni presso la direzione provinciale del lavoro e contestualmente nomina il proprio rappresentante.

Il Presidente del collegio di conciliazione fissa, entro i dieci giorni successivi al deposito prima citato, la convocazione delle parti per esperire il tentativo di conciliazione.

Se quest’ultimo va a buon fine, il verbale sottoscritto dalle parti costituisce titolo esecutivo.

La conciliazione può riuscire anche per una sola parte delle richieste del lavoratore: in questo caso viene redatto un verbale a parte relativo al solo aspetto della conciliazione andato a buon fine.

Se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, il collegio deve avanzare una proposta per la bonaria riuscita della controversia; se la proposta non viene accettata, il collegio stila un verbale che riporta le valutazioni delle parti. La controversia, conseguentemente, sarà affidata al giudice del lavoro, il quale acquisirà anche d’ufficio i verbali riguardanti il tentativo di conciliazione non riuscito.

Può succedere anche che l’amministrazione, venuta a conoscenza della richiesta di tentativo di conciliazione non accolga le pretese del lavoratore e non depositi le proprie osservazioni; in tal caso il lavoratore, trascorsi 90 giorni dalla richiesta di tentativo di conciliazione, può rivolgersi al giudice del lavoro.

Il giudice, se constata che il tentativo di conciliazione non è stato promosso secondo le procedure previste dall’art. 66 del decreto o che la domanda di giudizio sia stata avanzata prima dei suddetti novanta giorni, sospende il giudizio e concede alle parti 90 giorni per promuovere la conciliazione. Esperita la conciliazione o trascorsi novanta giorni, il processo deve essere riassunto, ovvero ripreso, entro i successivi 180 giorni.

Confrontando la procedura prevista dal CCNL e quella prevista dall’art. 66 del decreto legge n. 165/2001, risulta evidente che la procedura descritta all’art. 135 del CCNL, almeno per quanto riguarda la mobilità territoriale e professionale e le assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato, permette di accedere al tentativo di conciliazione più velocemente ed è proprio questa la via seguita da tanti docenti nell’ambito delle operazioni di trasferimento, assegnazione provvisoria, immissione in ruolo.

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