Con la nota Miur appena emessa e riguardante i posti di potenziamento, le istituzioni scolastiche non avranno alcuna possibilità di richiedere specifiche aree da potenziare ma dovranno indicare soltanto un ordine di preferenza tra tutte le aree definite dal Miur ma senza alcuna garanzia che siano assegnati proprio gli insegnamenti indicati tra le aree da potenziare con priorità più alta. E’ questa una delle novità della nota pubblicata dal MIUR in data 21/09/2015 ed indirizzata agli USR e USP con cui sono state date indicazioni relative alla fase di acquisizione dell’organico di potenziamento, propedeutica all’attuazione della fase C del piano straordinario delle assunzioni. Tale nota indica la procedura per la definizione e l’assegnazione dei docenti dell’organico aggiuntivo, che saranno impiegati per il potenziamentodell’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche previste dal comma 7 della legge 107.
I posti di potenziamento, infatti, saranno disponibili per il contingente di 48.812 posti comuni divisi per ordine di scuola e regione e 6.446 di sostegno, secondo la tabella 1 allegata alla legge 107.
Come già anticipato, le scuole non dovranno richiedere le classi di concorso dei docenti di cui avranno bisogno per l’attuazione del PTOF, ma soltanto le aree. Il MIUR ha individuato 6 campi di potenziamento per le scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) e 7 campi per le scuole del secondo ciclo (secondaria di secondo grado); ha pubblicato, inoltre, una tabella dove è indicata la corrispondenza tra gli obiettivi formativi indicati dal comma 7 della legge 10/2015 e le aree di intervento.
La novità assoluta è che le scuole dal 10 al 15 ottobre, non dovranno individuare gli obiettivi che intendono potenziare e di conseguenza le corrispondenti aree, ma dovranno indicare TUTTI i campi di potenziamento in ordine di priorità mediante l’apposita applicazione al SIDI. Al punto a) della nota MIUR si legge infatti “Le istituzioni scolastiche autonome si attiveranno nell’immediato per definire le proposte di fabbisogno per poi inserirle al Sidi, tramite l’apposita funzione che verrà messa a disposizione dal 10 al 15 ottobre 2015, individuando in ordine di preferenza tutti i campi di potenziamento corrispondenti alle aree previste dal comma 7 della legge citata.”
L’ordine di preferenze costituirà solo uno strumento per indicare all’USR le priorità individuate dall’istruzione scolastica, ma sarà l’USR a ripartire i posti comuni della scuola secondari per classi di concorso, nonché i posti di sostegno per i diversi ordini di scuola e per le diverse aree per la secondaria di secondo grado.
Sempre gli USR dal 12 al 20 novembre assegneranno i posti agli ambiti territoriali e quindi alle scuole mediante l’apposita funzione SIDI. Il numero di docenti di potenziamento sarà assegnato per il 90% in proporzione al numero di alunni e per il 10% sulla base di specifici indicatori quali: dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica.
Ad ogni istituzione scolastica non potrà essere assegnato un numero minore di 3 unità di potenziamento e un massimo di 8 (per la secondaria). Per gli istituti comprensivi (costituiti ad esempio da scuola primaria e secondaria di primo grado) il minimo è di 3 per ogni ordine di scuola. Ricordiamo che alla scuola dell’infanzia non sarà assegnato per quest’anno alcun potenziamento.
Di conseguenza se ad una scuola spettano 3 unità, non necessariamente queste corrisponderanno alle prime 3 indicate come ordine di preferenza.
L’USR potrà, infatti, definire il numero di posti per ogni CDC tendendo anche conto della disponibilità dei docenti che hanno fatto domanda per la fase C del piano straordinario di assunzione. Tale aspetto era stato già indicato al comma 95 della legge 107, secondo il quale la ripartizione dei posti in tabella 1 sarebbe stata effettuata sulla base del fabbisogno espresso dalle scuola, ma ricondotto, comunque, nel limite delle graduatorie dei soggetti che avevano presentato domanda di assunzione.
Questo se da un lato risulta discostarsi dal concetto di autonomia in quanto una istituzione scolastica non può decidere in modo indipendente quali aree potenziare, dall’altro fa ben sperare i precari che hanno inoltrato domanda di immissione in ruolo e che sperano nell’incarico a tempo indeterminato in fase C, in quanto garantirebbe un maggior numero di assunzioni.
Un’altra novità rispetto alla tradizionale organizzazione delle istituzioni scolastiche in ordini di scuole, per il 2015/16 sarà possibile assegnare i docenti individuati per le classi di concorso relative al secondo ciclo di istruzione anche alle scuole del primo ciclo. Allo stesso modo il personale della scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti di continuità che investano anche l’infanzia. Quindi un docente abilitato per le scuole superiori potrebbe essere assegnato alla scuola primaria per il potenziamento di inglese musica e scienze mtorie, come già anticipato ai comma 20 e 84 della legge 107/2015. Questo consentirà una maggiore versatilità per la collocazione dei docenti che attendono la fase C sui posti dispoonibili in tabella 1.
Le scuole dovranno indicare anche la classe di concorso e il numero di ore per la sostituzione del docente nominato come collaboratore del DS (vicario), in quanto per tale incarico, come già anticipato nella nota del 3 settembre, sarà assegnato prioritariamente ad un docente assunto in fase C. La nota ministeriale specifica anche che nel caso in cui “le istituzioni scolastiche avessero già esonerato come collaboratore del dirigente un docente appartenente ad una classe di concorso per la quale non è previsto l’organico del potenziamento, il corrispondente posto di organico di potenziamento non verrà assegnato alla scuola per il presente anno scolastico.” Resta da capire sia cosa si intende per “classe di concorso per la quale non è previsto il potenziamento”, sia se in tal caso verrà assegnato un docente in meno rispetto al numero totale di posti di potenziamento.
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