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Supplenze con contratti fino ad avente diritto: quali regole se ci si ammala

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Sdoganata con la nota n. 1949 del 10 settembre 2015 la “supplenza fino all’avente diritto”, non presente nel CCNL di categoria, il Miur non fornisce indicazioni su quale può essere il trattamento spettante in caso di malattia.

O si presuppone che il supplente temporaneo non si ammali mai, o si tratta, per l’ennesima volta di una svista, non segnalata neanche dai sindacati. Noi continuiamo a farlo, anno dopo anno.sbocchi_professionali

Nel contratto nazionale infatti vi è una sostanziale differenza di trattamento economico tra supplenza temporanea e supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto

Nell’a.s. 2013/14 è accaduto in Piemonte che un assistente amministrativo, pur occupando un posto libero, quindi fino al 30 giugno, è stata licenziata perché ha superato il mese di malattia, consentito per le supplenze brevi, a seguito di una convalescenza di tre mesi.

D’altronde – va sottolineato – non mancano le indicazioni di buon senso, come quelle emanate dall’USR Veneto, che ha emanato la nota prot. n. 2957 del 12 marzo 2013 con la quale chiarisce che: “nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.”

Ne deriva che il contratto fino ad avente diritto non va considerato tout court come supplenza temporanea, indipendentemente dall’effettiva durata, ma assume il regime giuridico del posto che va a coprire.

Indicazioni che dovrebbero essere emanate dal Ministero, portate a conoscenza di tutte le scuole, per evitare interpretazioni dannose come quelle dell’USR Piemonte.

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