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Mobilità 2019/2020, anno in corso non vale fatte le dovute eccezioni

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Nel computo del calcolo del punteggio dell’anzianità del servizio per la mobilità o per le graduatorie interne di Istituto non deve essere conteggiato l’anno di servizio 2018/2019 in quanto ancora in corso.

Anno in corso non si valuta nella mobilità 2019-2022

Nella premessa alle note riferite alle tabelle di valutazione dei punteggi per la mobilità a domanda e d’ufficio (Ipotesi CCNI mobilità del 31 dicembre 2018), è scritto con molta chiarezza che ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue: “nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso”.

Il concetto è ribadito anche per il calcolo della continuità del servizio, infatti nella nota 5 riferita alla tabella della valutazione dei titoli per la mobilità è scritto che, ai fini del calcolo del punteggio della continuità del servizio, non va valutato l’anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

Anno in corso valutato per alcune tipologie di scuole

Ai sensi dell’art.23, commi 14 e 15 del CCNI mobilità 2019-2022, in considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento svolte nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, e svolte nei C.P.I.A. (centri di istruzione per gli adulti) e nelle sedi di organico dei corsi serali, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della ricostruzione carriera di cui all’art. 11, comma 14 della legge 124 del 1999 – ivi incluso l’anno in corso – nei predetti corsi, è prevista una priorità, per la mobilità territoriale in tutte le fasi.Corsi di perfezionamento

Mobilità annuale vale punteggio servizio anno in corso

Nelle utilizzazioni, la cui domanda viene presentata in luglio, il punteggio viene calcolato nello stesso modo con cui si calcola il punteggio delle graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei perdenti posto, ma nella domanda di utilizzazione si aggiunge il punteggio del servizio dell’anno scolastico in corso e anche quello della continuità del servizio dello stesso anno in corso.

In buona sostanza per il punteggio delle utilizzazioni, al punteggio assegnato in graduatoria interna di Istituto si aggiungono i punti del servizio dell’anno scolastico in corso.

Fonte:https://www.tecnicadellascuola.it/mobilita-20192020-anno-in-corso-non-vale-fatte-le-dovute-eccezioni

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