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Graduatoria interna di istituto, continuità nella scuola e nel Comune: come si calcola

1961

Corsi di perfezionamentoUno degli errori che riscontriamo con molta frequenza è il calcolo del punteggio della continuità nella graduatoria interna di istituto relativamente agli anni da considerare. È quindi utile fare chiarezza.

Continuità nella scuola

Nella graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del personale soprannumerario, la continuità si riconosce per OGNI ANNO di servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità o di incarico triennale, attribuendo:
• 2 pp. per ciascun anno sino al quinto
• 3 pp. per ogni anno successivo al quinto senza soluzione di continuità.
Non va valutato l’anno scolastico in corso (2018/19).

ATTENZIONE: si prescinde dal vincolo del triennio che è valido solo per i trasferimenti a domanda.

Pertanto, un docente che ha 5 anni di servizio nella stessa scuola avrà 10 pp. di continuità, mentre per il sesto anno avrà 13 pp., per il settimo 16 pp. e così via.

Ma anche un docente che ha solo due anni di continuità avrà il suo punteggio che sarà 4 pp.

ATTENZIONE: al perdente posto degli anni precedenti (che continua nell’ottennio a condizionare la domanda di trasferimento) sarà riconosciuto nella scuola di attuale titolarità il punteggio di continuità maturato nella scuola di ex titolarità (i due punteggi si sommano).

Qualora il rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell’ottennio, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Continuità: decorrenza economica della nomina e assegnazione di sede definitiva

La continuità didattica è attribuita partendo dalla DECORRENZA ECONOMICA dell’immissione in ruolo e dall’assegnazione della SEDE DEFINITIVA.

Pertanto, è escluso dal conteggio sia il periodo di servizio pre ruolo sia il periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina, ma anche quello di decorrenza economica prestato però su sede provvisoria.

ATTENZIONE: si escludono anche anni eventualmente prestati nella stessa scuola di attuale titolarità in assegnazione provvisoria o come immessi in ruolo su sede provvisoria. Ciò perché ai fini della continuità vale solo la titolarità in quella determinata scuola.

ESEMPI

• docente entrata in ruolo nel 2009/10 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2010/11 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver mai ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale, a meno che non era una perdente posto), la continuità è:
2010/11 (sede definitiva); 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18.

Non si conta né l’anno su sede provvisoria, né l’anno in corso.

8 anni di punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto: totale 19 pp. (5×2= 10 + 3×3= 9 punteggio che viene attribuito anche nel trasferimento a domanda).

 docente entrata in ruolo nel 2015/16 (sede provvisoria) e ottiene la sede definitiva nel 2016/17 (anche se è la stessa in cui ha svolto l’anno di prova) rimasta nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale a meno che non era una perdente posto), la continuità è:
2016/17 (sede definitiva) + 2017/18.
Non si conta né l’anno su sede provvisoria, né l’anno in corso.

Punteggio di continuità nella graduatoria interna di istituto 4 pp. (2×2= 4). Nessun punteggio viene invece attribuito nel caso di trasferimento a domanda perché il docente non ha ancora maturato il triennio di continuità.

ATTENZIONE: dall’anno 2016/17 la continuità viene calcolata anche al neo immesso in ruolo in quanto già su sede definitiva.
Esempio
• docente entrata in ruolo nel 2016/17 attualmente nella stessa scuola senza aver ottenuto assegnazione provvisoria o trasferimento (provinciale o interprovinciale a meno che non era una perdente posto), la continuità è:
2016/17 + 2017/18 = 4 pp. (2×2= 4).
Si esclude l’anno in corso.

Continuità nel Comune

Oltre a al punteggio di cui sopra viene anche attribuito 1 punto per la continuità di servizio nel comune di attuale titolarità.

ATTENZIONE: Il punteggio della continuità in riferimento al servizio prestato nella SCUOLA di attuale titolarità o di incarico triennale, però, non si cumula, PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO, con l’eventuale punteggio attribuito per la continuità nel COMUNE ove è situata la scuola di attuale titolarità. Approfondisci

INOLTRE: qualora il docente perdente posto al termine dell’ottennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al mantenimento del punteggio relativo al COMUNE (1 punto) anche per tutti gli 8 anni dell’ottennio

A tal proposito il docente deve dichiarare di aver prestato ininterrottamente servizio nello stesso comune di titolarità, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, negli anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.

Ricordiamo inoltre che il punteggio per la continuità negli anni prestati su PICCOLE ISOLE viene raddoppiato.

ESEMPIO:
• docente che è nell’attuale scuola A di titolarità del comune X dal 2015/16 a tutt’oggi.
Pertanto ha 3 anni di continuità nell’attuale scuola con l’attribuzione di 6 pp. (3 anni x 2).
Lo stesso docente dal 2011/12 al 2014/15 ha svolto, sempre in modo continuativo, servizio nella scuola B ma sempre del comune A (che è quello di attuale titolarità):
Per tale servizio gli saranno assegnati ulteriori 4 punti che corrispondono ai 4 anni di titolarità nello stesso comune.
Totale 10 pp. scuola + comune

ATTENZIONE: Non possono ovviamente essergli assegnati i punti della continuità nel Comune dal 2015/16 a tutt’oggi perché sono coincidenti con la continuità nell’attuale scuola (e i due punteggi non si cumulano per gli stessi anni).

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/graduatoria-interna-di-istituto-continuita-nella-scuola-e-nel-comune-come-si-calcola/

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