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Aspettativa per altro lavoro, dura un anno anche se la si chiede dopo il 1° settembre

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Aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova: quale durata?

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Aspettativa

L’articolo 18, comma 3 del CCNL 2007, confermato dal CCNL 2016/18 per quanto in esso non previsto, prevede che il dipendente è collocato, a domanda, in aspettativa, per un anno scolastico, al fine di svolgere  l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo
di prova. 

L’aspettativa è senza retribuzione, per cui interrompe l’anzianità di servizio e la progressione di carriera.

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Durata

L’aspettativa, come detto sopra, ha la durata di un anno scolastico; nel caso in cui la richiesta del lavoratore sia di durata inferiore, la stessa aspettativa  esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.

Così ha affermato l’Aran in risposta ad un preciso quesito:

Infatti, la dizione letterale della norma “per un anno scolastico” si riferisce alla natura dell’aspettativa, la quale, pur essendo richiesta per un più breve periodo, come nel caso de quo, comunque esaurirà i suoi effetti alla fine dell’anno scolastico.

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L’aspettativa, infine, una volta fruita anche per un periodo inferiore all’anno scolastico, non potrà essere prorogata.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/aspettativa-per-altro-lavoro-durata-ed-effettiva-fruizione/

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