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Graduatorie di istituto, docenti prima fascia potevano cambiare provincia o scuole. Sentenza

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Graduatorie di istituto docenti: nell’a.s. 2019/20 si è svolta la procedura di aggiornamento della prima fascia, con numerosi vincoli per gli aspiranti. Giudice dà ragione ai ricorrenti.

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I ricorrenti chiedevano di esprimere liberamente, ancorché iscritti in II e III fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, le istituzioni scolastiche ivi inclusa la scuola capofila, anche ai fini dei nuovi inserimenti, nonché, in via gradata, del risarcimento, di tutti i danni subiti e subendi, a causa del diniego opposto dal Ministero,

Ad essere sotto accusa il DM n. 374/2019, nella parte in cui prevede all’art. 9 bis, co. 7 e co. 9, che “gli aspiranti di I fascia che risultino altresì inseriti in II e III fascia, non possono sostituire le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, neppure ai fini dell’inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, per la I fascia le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento anche per la II e/o III fascia, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione; nonché nella parte in cui prevede, che il cd. “ Modello B ”, con relativo alla scelta delle province e delle sedi scolastiche possa essere, debba essere presentato esclusivamente on-line, attraverso la compilazione del relativo form presente nel portale ministeriale “Istanze Online”, alias POLIS;”

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Il TAR Lazio, con sentenza N. 07958/2019 ha dato ragione ai ricorrenti, concordando con la facoltà a sostituire le scuole.

“Evidenziato, peraltro, quanto alla contestata necessità di conferma da parte degli interessati dell’iscrizione nella stessa provincia prescelta originariamente, che il D.M. n. 131/2007 all’art. 5, comma 8, in linea con quanto disposto dall’art. 5, co. 4 della L. n. 124/1999, stabilisce che “coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime” (fermo il divieto di cumulabilità delle prestazioni lavorative in diverse province)”

Il ricorso è stato accolto in virtù del perseguimento delle migliori opportunità di impiego in dipendenza delle possibilità che si profilino in province diverse da quella prescelta in sede di iscrizione.

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Il TAR Lazio ha nuovamente sottolineato, nella stessa sentenza, che il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 non ha natura ed effetti abilitanti all’insegnamento.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-di-istituto-docenti-prima-fascia-potevano-cambiare-provincia-o-scuole-sentenza/

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