fbpx

Doppio lavoro dell’insegnante, le attività consentite anche senza autorizzazione del ds

1066

La normativa sul doppio lavoro è certamente nota a tutti gli insegnanti, ma, come sottolinea in un articolo La Legge per Tutti, ci sono alcune attività ammesse dalla legge anche senza l’autorizzazione del dirigente scolastico.

Vediamo quali sonla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc. lo sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali la partecipazione a convegni e seminari gli incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruologli incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita l’attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando questa comporti un’attività non particolarmente significativa e priva del carattere della continuità l’attività di amministratore condominiale (con esclusivo riferimento al condominio nel quale si abita) gli incarichi presso le commissioni tributarie gli incarichi come revisore contabile.

Le sanzioni

Per quanto riguarda, invece, le sanzioni, La Legge per Tutti ricorda che una volta accertata l’incompatibilità della professione, il docente verrà innanzitutto diffidato dal porre fine all’illecito. Nel caso in cui non dovesse porre fine alla doppia attività potrà essere licenziato per giusta causa

Fonte:https://www.oggiscuola.com/web/2019/10/25/doppio-lavoro-insegnante-le-attivita-consentite-anche-senza-autorizzazione-del-ds/

 

In questo articolo