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Mobilità straordinaria 2016. Illegittima precedenza di assegnazione in fase B di ambiti per i docenti provenienti dalle GM

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Corsi di Perfezionamento per docentiMobilità straordinaria 2016. Illegittima precedenza di assegnazione in fase B di ambiti per i docenti provenienti dalle GM

Avv. Angelo Tuozzo

Grande soddisfazione arriva dal Tribunale di Napoli nella persona del Dottor Coppola già famoso alle cronache del diritto scolastico per aver rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale sulla reiterazione dei contratti a termine nella scuola ( questione poi sfociata con la nota sentenza del 14/11/2014), il quale  si è pronunciato favorevolmente alle richieste di una docente che aveva partecipato alla fase C di mobilità straordinaria del 2016 e che si era vista sottrarre un ambito in fase B da un docente proveniente dalla graduatorie di merito, riassegnando la ricorrente in un ambito nella provincia di Salerno.

Dunque, ancora continua l’ampio contenzioso ingenerato a seguito della mobilità straordinaria del 2016.

Tali controversie, come noto, sono state instaurate prevalentemente dai docenti che hanno partecipato alla fase C della mobilità del 2016, ovverosia quei docenti che avevano usufruito del piano assunzionale straordinario della legge 107 del 2015 “la buona scuola”.

Altre cause, come quella di cui si discute, invece, sono state incardinate, in quanto, è stata eccepita l’illegittimità del contratto collettivo di mobilità del 2016, lì dove aveva previsto una mobilità provinciale in fase B, con l’assegnazione di ambiti in favore di docenti che erano stati assunti nel 2015 tramite il piano straordinario di mobilità, ma che provenivano dalle graduatorie di merito ( art. 1 comma 96 lett. a).40 Sedi di esami eCampus in tutta Italia

Ed invero, in tali procedure è stato eccepito che la legge 107  non aveva previsto alcun piano straordinario di mobilità in favore dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito, ved. Art. 1 comma 108,  per cui i docenti che provenivano dalle graduatorie ad esaurimento e per i quali, invece, la legge 107 espressamente aveva disposto per loro un piano straordinario di mobilità ( che in seguito il CCNI 2016 relegava in fase C) hanno lamentato la sottrazione di ambiti in una fase di partecipazione precedente alla loro, la  fase B (n 3) ed in favore proprio dei docenti provenienti dalle graduatorie di merito (idonei del concorso 2012).

Questo studio legale, quindi, ha incardinato innanzi alla sez Lavoro del Tribunale di Napoli, un contenzioso in favore di una docente che aveva partecipato alla fase C di mobilità poiché proveniente da GAE e che si era vista sottrarre già in fase B da una docente proveniente da graduatorie di merito, un ambito che lei aveva richiesto come prima scelta nella propria domanda di mobilità.Master per il completamento della classe di concorso A21

Sul punto il Tribunale di Napoli con sentenza del luglio 2019 ha statuito in maniera molto chiara che la diversa previsione del CCNI 8/4/2016 (art. 6|) che prevede la partecipazione degli stessi idonei del concorso 2012 alla mobilità è illegittima.

E’ del tutto evidente, che per i docenti che hanno partecipato alla fase C di mobilità nel 2016 e, che allo stato non hanno ancora ottenuto l’agognato rientro presso le proprie famiglie vi è ancora qualche concreta speranza.

FONTE:  OGGISCUOLA

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