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Quali supplenze può accettare un docente di ruolo

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università telematicaPotrebbe stupire la ragione per la quale un docente di ruolo presenti istanza di iscrizione nelle GPS pur essendo già titolare di una cattedra. In verità possono essere molteplici i motivi ma indubbiamente una ragione prioritaria potrebbe essere quella di avvicinarsi ad una sede più vicina alla propria famiglia oppure quella di svolgere un’altra esperienza professionale.

Supplenza almeno al 30 giugno

Sappiamo che l’art.36 DEL CCNL SCUOLA stabilisce che:
“Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.

L’O.M 60 dà indicazioni specifiche riguardo alle tipologie di supplenze a cui potranno accedere i docenti di ruolo esaminiamole:

Posti residuati dalle GPS e graduatorie di istituto

I docenti di ruolo potranno essere convocati per completare il loro orario di cattedra, con le ore che non sono state assegnate così come stabilisce l’art1, comma 2 dove appunto si fa riferimento ai docenti dell’organico dell’autonomia ai cui potranno essere assegnati i posti residuati, purché in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno (art. 1, comma 5, della Legge 107/2015).Corso di preparazione al concorso docenti

Il dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GPS ovvero nelle graduatorie di istituto”.

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali

Ai docenti di ruolo potranno essere attribuiti dal dirigente scolastico così come stabilito dall’art.2 comma 3, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”

SUPPLENZE TEMPORANEE FINO A 10 GIORNI
Il dirigente scolastico può, ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.

Incarico a tempo determinato

I docenti di ruolo potranno accettare un incarico a tempo determinato per tre anni senza perdere la titolarità della sede di ruolo. Trascorsi i tre anni, dovranno poi presentare domanda di trasferimento per ottenere la sede definitiva nella provincia”.

Ricordiamo che durante il periodo del congedo dal ruolo i docenti non potranno usufruire dei vantaggi del contratto a tempo indeterminato come ferie, congedi e permessi, ma saranno assoggettati ai termini stabiliti dal contratto a tempo determinato pur non potendo beneficiare della disoccupazione in quanto continuano ad essere docenti a tempo indeterminato.

Rientro nella sede di titolarità

Se il contratto è fino al 30 giugno i docenti dovranno fare rientro nella sede di titolarità a partire dalla data del 1°luglio.

Fontehttps://www.orizzontescuola.it/quali-supplenze-puo-accettare-un-docente-di-ruolo/

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