fbpx

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore: quando si deve nominare il supplente

1182

borse di studio neolaureatiSe le ore derivano da frazionamento di un posto intero vanno attribuite a supplenza.

La circolare annuale sulle supplenze di quest’anno – nota 26841 del 5 settembre 2020 – contiene un’importante precisazione sugli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. Si tratta di un passaggio inserito su richieste della FLC e delle altre organizzazioni sindacali presenti al tavolo. La nota infatti recita:

Abilitazione Insegnamento 30-36-60 CFU
Scopri tutto sui nuovi percorsi abilitanti all\'insegnamento!

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in subordine a quanto previsto al comma 2, in applicazione dell’articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico attribuisce, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino a un orario complessivo massimo di ventiquattro ore settimanali, con il consenso degli interessati, le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, ai docenti dell’organico dell’autonomia, in possesso di specifica abilitazione o specializzazione sul sostegno o, in subordine, del titolo di studio valido per l’insegnamento della disciplina”.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Questo passaggio dunque spiega che c’è stata una norma (la Legge n. 448/2001) che sostanzialmente per ragioni di risparmio impedisce che gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore vengano accorpati per costituire cattedre. Contemporaneamente si circoscrive l’ambito di quelli che ai sensi della norma possono essere trattati come spezzoni e attribuiti come ore aggiuntive oppure utilizzati per il completamento orario dei supplenti che avessero una cattedra a orario non intero: sono solo ed esclusivamente gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. Quindi, lo spezzone fino a 6 ore che derivasse da frazionamento orario, dovrà andare a supplenza e non potrà essere trattato alla stregua di uno spezzone che nasce come tale.

In questo articolo