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Supplenze sostegno da graduatorie incrociate: chi ha rinunciato a posto comune può essere chiamato? Rifiuto non deve comportare penalizzazioni

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Una delle novità dell’attribuzione delle supplenze per l’anno scolastico 2020/21 è rappresentata dalla modalità di conferimento degli incarichi su posto di sostegno a docenti non specializzati, tramite le cosiddette “graduatorie incrociate”. Una operazione che gli Uffici Scolastici stanno svolgendo in questi giorni

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Ci riferiamo alla fase di gestione degli Uffici Scolastici.

Come avvengono le nomine su posti di sostegno

Come indicato dall’OM n. 60/2020, art. 12 comma 4 “I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE, ai sensi del comma 5, e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.”

Master per il completamento delle classi di concorso
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E questa operazione, anche se non in tutte le province, in molte può dirsi conclusa.

Graduatorie incrociate

Sempre l’art. 12 al comma 7 afferma

“In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado
relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.”

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Sulla base di ciò gli Uffici Scolastici stanno predisponendo le cosiddette “graduatorie incrociate” ai fini del conferimento dei posti di sostegno non attribuibili da prima fascia GPS (docenti specializzati su sostegno) e seconda fascia GPS (docenti con tre anni di servizio nello specifico grado).

Supplenze sostegno, supplenze su posto comune, supplenze sostegno da graduatorie incrociate

Questa è stata la sequenza seguita da numerosi Uffici Scolastici. Nella pubblicazione delle graduatorie incrociate di conseguenza non sono presenti i docenti che hanno accettato contratti a tempo determinato al 31/08/2021 e docenti che hanno accettato posti di sostegno in presenza di posti fino al 31/08/2021.

L’ordinanza permette infatti (art. 12 comma 11 unicamente durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti,  la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza al 30 giugno per l’accettazione successiva di supplenza annuale per il medesimo o diverso insegnamento).

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Quindi il docente che ha accettato supplenza al 30 giugno potrebbe ancora concorrere per posti al 31 agosto.

Docente che ha rinunciato al posto comune ha diritto a comparire nelle graduatorie incrociate per il sostegno?

Se le convocazioni da GPS posto comune si sono svolte prima delle convocazioni da graduatorie incrociate per il sostegno, e l’aspiranta ha rinunciato ad una nomina,  ha diritto a comparire in queste ultime?

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C’è chi dice sì, c’è chi dice no… e anche in questo caso i comportamenti degli Uffici Scolastici sono difformi. Ci avverte una nostra lettrice “A ***** viene concesso di poter rinunciare al posto comune senza essere depennate dalle graduatorie incrociate mentre per la secondaria primo e secondo grado tutto questo non viene applicato, giustificando la disparità con “ voi avete più possibilità avendo più cdc”, per cui se un docente di secondaria  rinuncia al posto comune  viene depennato per quella cdc anche dalle incrociate Sostegno

Ai nostri lettori il commento.

Rifiuto supplenza da graduatorie incrociate sostegno comporta penalizzazioni?

Per il “vecchio” regolamento delle supplenze il Ministero aveva approntato una specifica FAQ

Università
Università

“Premesso che , ovviamente, le sanzioni previste dal D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, si applicano alle graduatorie compilate in base al DDG del 16/3/2007 e al D.M. 53 del 21 giugno 2007 e non a coloro che sono nominati dalle graduatorie 2006/2007, si precisa che la sanzione non si applica in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno da parte di un docente non in possesso di specializzazione.”

Va da sè che la situazione del 2020/21 è completamente diversa,  e per la prima volta esistono delle specifiche graduatorie GPS sostegno in cui sono inseriti docenti privi di specializzazione. Ma questa situazione è normata.

Diversa invece la situazione del docente che riceve proposta di supplenza su posto di sostegno da graduatoria incrociata, circostanza che lui non ha scelto esplicitamente nella domanda e che è solo conseguenza della sua presenza in graduatoria per posti per cui è in possesso del titolo di accesso. Circostanza che porta a dire che non dovrebbe esserci penalizzazione.

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Fonte: orizzontescuola.it

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