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Docenti di ruolo e supplenze articolo 36 CCNL: come funziona, normativa e trattamento giuridico

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Chiusura scuoleSupplenze scuola, l’articolo 36 del CCNL comparto scuola dà la possibilità ai docenti già in ruolo di ‘accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede’.

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Supplenze docenti di ruolo e articolo 36 CCNL

La normativa sottolinea come il docente possa accettare esclusivamente supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto e per altri classi di concorso o per altri ordini di scuola. La supplenza in questione potrà riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio del docente.

Trattamento giuridico

Per quanto riguarda il trattamento giuridico, viene disposto quanto segue:
1) il docente avrà diritto allo stesso stipendio previsto per i docenti con contratto a tempo determinato con la conseguenza che sarà riconosciuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale. Infatti, per la durata della supplenza, il docente non usufruirà della retribuzione prevista per i docenti di ruolo in riferimento alla fascia stipendiale di appartenenza.
2) il trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze sarà quello del personale supplente: quindi il primo mese sarà retribuito al 100%, altri due mesi saranno retribuiti al 50% e altri 6 mesi senza assegni.
3) si avrà diritto all’eventuale completamento d’orario ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento supplenze sia per la stessa classe di concorso sia per altra classe di concorso nei limiti previsti dal regolamento suddetto.
4) se la supplenza è al 30 giugno, il docente dovrà rientrare in servizio il 1° di luglio. Nel caso di supplenza al 31 agosto, evidentemente il docente rientrerà in servizio il 1° di settembre.
5) Salvo che il relativo CCNI mobilità annuale preveda diversamente, i docenti in aspettativa per svolgere incarichi a tempo determinato possono presentare regolarmente le domande di mobilità e assegnazione provvisoria nel rispetto dei requisiti e delle modalità indicate dal relativo contratto.

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Fonte: scuolainforma.it

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