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Nuovo Dpcm e didattica a distanza, docenti e ATA Covid non vengono licenziati. Ministero chiarisce definitivamente

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“I contratti già sottoscritti ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (si tratta dei cosiddetti “posti Covid-19”) non devono essere risolti, né nel caso dei docenti né in quello degli ATA”

E’ il chiarimento fornito dalla nota ministeriale 1990 del 5 novembre 2020 contenente le indicazioni per le scuole in merito all’ultimo Dpcm.

Un chiarimento dovuto in seguito al timore generato dal messaggio SIDI della scorsa settimana in cui la modifica intervenuta per eliminare la clausola di licenziamento in caso di lockdown era già stata applicata al personale docente ed educativo ma non per il personale ATA.

Pur essendo logicamente conseguente all’applicazione della legge il mancato licenziamento sia per il personale docente che ATA, e nonostante le note di rassicurazione di alcuni USR,   in tempi così complicati e difficili per la diffusione di false notizie sui social, non è difficile che l’ansia prenda il sopravvento.

Ben venga dunque il chiarimento da parte del Ministero.

Nella nota si specificano le modalità con cui docenti e personale ATA esplicano le lor funzioni alla luce del DPCM 3 novembre 2020, in vigore da domani 6 novembre fino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe.

Dpcm 3 novembre, nota Ministero: sì DAD da casa per docenti, lavoro agile ATA. Zone rosse, obbligo mascherina, PTCO. Scarica PDF

FONTE: ORIZZONTESCUOLA.IT

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