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DOTTORATO E SUPPLENZE: COMPATIBILITÀ E CONGEDO STRAORDINARIO

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Concorso ordinario 2021In linea di principio, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca e lo svolgimento di attività di supplenze rappresentano attività compatibili. Generalmente è però necessaria la preventiva autorizzazione dell’Università secondo quanto prescritto dal Bando e\o dal Regolamento di Ateneo. Tuttavia, spesso le due attività si rivelano concretamente difficili da conciliare per cui può essere opportuno e in qualche caso vantaggioso, usufruire del congedo straordinario.
CONGEDO STRAORDINARIO
La legge n. 476 del 13/08/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) stabilisce che:
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.
In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Pertanto, se il dottorato è senza borsa di studio oppure se il dottorando rinuncia ad essa, l’interessato avrà diritto al trattamento economico, previdenziale e di quiescenza, in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro (anche nel caso di Dottorati indetti da Università straniere). Qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto con la pubblica amministrazione cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, tali somme dovranno essere restituite (a meno ché il dipendente si dimetta volontariamente per assumere servizio in altro ente rientrante nella pubblica amministrazione). Nel caso in cui, invece, il dottorato è con borsa di studio il trattamento economico da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale il dottorando presta servizio, cessa.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In altri termini, il periodo di congedo è utile ai fini della valutazione del servizio nelle graduatorie, nei concorsi, nella mobilità, nella ricostruzione di carriera, etc.
Analogamente, come ha precisato la Circolare 376 del 4/12/1984 anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario.
Come precisato dalla Circolare n. 120 del 4/11/2002, il collocamento del dottorando in congedo straordinario è un diritto non subordinato al superamento dell’anno di prova. Inoltre, innovando rispetto alla circolare n. 120, la circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 ha precisato che, nonostante il congedo straordinario del borsista è un diritto, esso è subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’amministrazione, benché non si precisa quali possano essere i motivi di un eventuale diniego da parte del dirigente scolastico.
La nuova formulazione della legge 13 agosto 1984, n. 476 inoltre prevede che non hanno diritto al congedo straordinario i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano stati iscritti a corsi di dottorato almeno per un anno accademico.
La domanda di congedo straordinario è commisurata all’intera durata del corso e, il dipendente pubblico che cessi o completi il dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità.università telematica

Come precisato dalla Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011, il congedo straordinario copre la durata del corso ma non la preparazione e la discussione della tesi finale e, di conseguenza, il dipendente pubblico ha il dovere di riassumere immediatamente servizio nonostante non abbia ancora discusso la tesi finale. Tuttavia, si ritiene possibile che il docente possa chiedere, per il tempo necessario alla preparazione della tesi, l’aspettativa per motivi di studio di cui all’art. 18, comma 2 del CCNL del comparto scuola.

BORSE DI STUDIO POST-DOTTORATO E POST LAUREA
L’art. 476 comma 7 del Testo Unico comparto scuola prevede che:

Le stesse disposizioni (previste per i dottorati) trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali“.
Inoltre, il comma 9 dello stesso articolo prevede che:
Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476“.
Dunque, anche al personale assegnatario di borse di studio presso amministrazioni statali, di enti pubblici, stati od enti stranieri si applica quanto disposto dalla Legge 476 per i dottorati di ricerca e cioè il collocamento in congedo straordinario indipendentemente dal superamento dell’anno di prova con assegni a carico dell’ente presso cui vengono svolti gli incarichi (Art. 453 comma 9 del Testo Unico 297/1994).
N.B.: Le borse di studio post-dottorato nel nostro paese sono state sostituite con gli assegni di ricerca ex. art. 21 Legge Gelmini. Si potrebbe però verificare il caso di borse di studio post-dottorato bandite da amministrazioni estere.
Ricordiamo che la Legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede che non hanno diritto al congedo straordinario i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano stati iscritti a corsi di dottorato almeno per un anno accademico.
Posto che questa norma si applica sicuramente a chi intende conseguire un secondo dottorato, una sua interpretazione restrittiva porterebbe a sostenere che chi ha già conseguito il titolo di dottore di ricerca non ha diritto al congedo straordinario.
La questione rimane però dubbia.

Il congedo straordinario spetta non solo nel caso di borse di studio post-dottorato ma anche nel caso di borse di studio post-laurea. Infatti, non solo il Testo Unico della scuola non fa riferimento a tale differenza, ma anche l’articolo 4 comma 3 della legge 210/1998 (incluse modifiche al 20-08-2017) prevede che:

Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398″.
L’articolo 6 comma 7 della legge 398/1989 (incluse modifiche al 20-08-2017) prevede che:

Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e’ utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
ASSEGNISTI DI RICERCA
L’art. 51, comma 6, della Legge 449 del 27/12/1997 prevede esplicitamente il diritto all’aspettativa senza assegni per tutti i pubblici dipendenti vincitori di un assegno di ricerca.
La nota del 12 maggio 2011 prot. n. AOODGPER 4058 della direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, esprimendosi sulle caratteristiche dell’aspettativa per assegno di ricerca, di cui possono usufruire i docenti della scuola, con riferimento alla questione della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, stabilisce che «i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di assegno universitario devono ritenersi equiparabili a tutti gli effetti a quelli discendenti dalla frequenza di corsi di dottorato di ricerca».
Quindi, l’aspettativa per assegno di ricerca, equiparata al “congedo straordinario” per il dottorato, deve ritenersi utile ai fini giuridici e quindi al fine del riconoscimento del punteggio spendibile per le graduatorie ad esaurimento\istituto ma non ai fini economici.

L’assegno di ricerca non è assolutamente incompatibile con altri incarichi pubblici, comprese le supplenze. Infatti, come dispone l’art. 51 comma 6 della legge 449 del 27/12/1997, gli assegnisti possono essere autorizzati a stipulare appositi contratti, compatibili anche con altri rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello stato ed enti pubblici e privati. Pertanto, è necessaria l’autorizzazione dell’università come previsto anche dalla Legge 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. È inoltre richiesta l’autorizzazione del dirigente scolastico a proseguire l’incarico di assegnista di ricerca.

Nei limiti suddetti quindi, l’incarico di assegnista di ricerca è compatibile con una supplenza scolastica, a meno che l’Università non richieda l’unicità dell’incarico.
DOTTORATO E DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Al personale destinatario di contratti annuali o fino al 30 giugno, si applica, nei limiti della durata del contratto di lavoro, il medesimo trattamento previsto per i docenti a tempo indeterminato anche con riguardo al congedo straordinario.
Tuttavia la Circolare Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011 precisa che le disposizioni in questione esplicano i propri effetti solamente in merito al trattamento giuridico (riconoscimento del servizio svolto ai fini della progressione di carriera, del servizio nelle graduatorie, del trattamento di quiescenza e di previdenza) ma non ai fini del trattamento economico anche qualora il dottorato sia senza borsa (conservazione del trattamento economico durante il periodo di congedo straordinario).
In merito a tale discriminazione fra docenti con contratto a tempo indeterminato e docenti con contratto a tempo determinato, diverse sentenze (tra cui quella dei Tribunali di Pistoia, Venezia e Caltagirone) hanno riconosciuto il diritto dei dottorati ad essere retribuiti anche se con contratto a tempo determinato.
SUPPLENZE BREVI E DOTTORATO
In linea di principio, la frequenza dei corsi di dottorato non è incompatibile con le supplenze a scuola salvo che il regolamento d’ateneo o il bando del dottorato preveda un vincolo di esclusività o ne subordini lo svolgimento all’autorizzazione del Collegio di dottorato. Di solito l’autorizzazione viene concessa a condizione che non venga superato il tetto di reddito fissato dal regolamento d’ateneo considerando l’eventuale borsa di studio e il reddito della supplenza.
Tuttavia, il docente su supplenza breve non ha diritto al congedo straordinario e ciò anche se la supplenza, a seguito di diverse proroghe, dovesse prolungarsi fino al 30 di Giugno.
Di conseguenza si configura come concretamente problematica la frequenza del corso di dottorato e l’attività di docente.
Inoltre, il docente non può nemmeno usufruire dell’aspettativa per motivi di studio di cui all’art. 18, comma 2 del CCNL perché questa può essere concessa, al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato, ai docenti di religione cattolica, e al personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (art. 19, comma 3 del CCNL).

Circolare 376 del 4/12/1984
Circolare n. 120 del 4/11/2002
C
ircolare n. 15 del 22 febbraio 2011

Fonte: obiettivoscuola.it
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