In linea di principio, la frequenza di un corso di dottorato di ricerca e lo svolgimento di attività di supplenze rappresentano attività compatibili. Generalmente è però necessaria la preventiva autorizzazione dell’Università secondo quanto prescritto dal Bando e\o dal Regolamento di Ateneo. Tuttavia, spesso le due attività si rivelano concretamente difficili da conciliare per cui può essere opportuno e in qualche caso vantaggioso, usufruire del congedo straordinario.
- CONGEDO STRAORDINARIO
La legge n. 476 del 13/08/1984 (Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università) stabilisce che:
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.
Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
La nuova formulazione della legge 13 agosto 1984, n. 476 inoltre prevede che non hanno diritto al congedo straordinario i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano stati iscritti a corsi di dottorato almeno per un anno accademico.

Come precisato dalla Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011, il congedo straordinario copre la durata del corso ma non la preparazione e la discussione della tesi finale e, di conseguenza, il dipendente pubblico ha il dovere di riassumere immediatamente servizio nonostante non abbia ancora discusso la tesi finale. Tuttavia, si ritiene possibile che il docente possa chiedere, per il tempo necessario alla preparazione della tesi, l’aspettativa per motivi di studio di cui all’art. 18, comma 2 del CCNL del comparto scuola.
BORSE DI STUDIO POST-DOTTORATO E POST LAUREA
L’art. 476 comma 7 del Testo Unico comparto scuola prevede che:
Le stesse disposizioni (previste per i dottorati) trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali“.
Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n.476“.
Ricordiamo che la Legge 13 agosto 1984, n. 476 prevede che non hanno diritto al congedo straordinario i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano stati iscritti a corsi di dottorato almeno per un anno accademico.
La questione rimane però dubbia.
Il congedo straordinario spetta non solo nel caso di borse di studio post-dottorato ma anche nel caso di borse di studio post-laurea. Infatti, non solo il Testo Unico della scuola non fa riferimento a tale differenza, ma anche l’articolo 4 comma 3 della legge 210/1998 (incluse modifiche al 20-08-2017) prevede che:
Alle borse di studio di cui al comma 5, nonché alle borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398″.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall’articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo straordinario e’ utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
ASSEGNISTI DI RICERCA
L’assegno di ricerca non è assolutamente incompatibile con altri incarichi pubblici, comprese le supplenze. Infatti, come dispone l’art. 51 comma 6 della legge 449 del 27/12/1997, gli assegnisti possono essere autorizzati a stipulare appositi contratti, compatibili anche con altri rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello stato ed enti pubblici e privati. Pertanto, è necessaria l’autorizzazione dell’università come previsto anche dalla Legge 165/2001 secondo cui le amministrazioni pubbliche non possano conferire incarichi retribuiti ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. È inoltre richiesta l’autorizzazione del dirigente scolastico a proseguire l’incarico di assegnista di ricerca.
DOTTORATO E DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
In merito a tale discriminazione fra docenti con contratto a tempo indeterminato e docenti con contratto a tempo determinato, diverse sentenze (tra cui quella dei Tribunali di Pistoia, Venezia e Caltagirone) hanno riconosciuto il diritto dei dottorati ad essere retribuiti anche se con contratto a tempo determinato.
SUPPLENZE BREVI E DOTTORATO
Inoltre, il docente non può nemmeno usufruire dell’aspettativa per motivi di studio di cui all’art. 18, comma 2 del CCNL perché questa può essere concessa, al personale docente e ATA con contratto a tempo determinato, ai docenti di religione cattolica, e al personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche (art. 19, comma 3 del CCNL).
Circolare 376 del 4/12/1984
Circolare n. 120 del 4/11/2002
Circolare n. 15 del 22 febbraio 2011