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IL CONGEDO PER L’ALLATTAMENTO A RISCHIO FINO A 7 MESI DI ETÀ DEL BAMBINO

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24 cfuIl D.lgs 151/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità“, prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio.
Durante tale periodo (periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio), è vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Questi ultimi sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B, tra cui figurano gli agenti biologici e i vari virus (es. virus della rosolia, toxoplasmosi, ecc.).

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LE MISURE PREVISTE
Nel caso in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna, la lavoratrice è spostata ad altre mansioni. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.

INTERDIZIONE DAL LAVORO
Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro fino al settimo mese.

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IL PERSONALE SCOLASTICO
Il mondo della scuola vede diverse figure all’interno, dalle docenti alle collaboratrici e impiegate che quindi necessitano di essere analizzate più in particolare.

Vediamone alcune:

  • Le insegnanti avendo a che fare spesso con classi numerose sono esposte a rischi biologici (eventuali malattie infettive quali varicella e rosolia trasmesse dagli alunni), a carichi posturali scorretti e prolungati nel tempo, a dover lavorare con bambini molto piccoli o problematici sicuramente fonte di stress; in particolare le insegnanti di sostegno, oltre ad essere esposte ai suddetti rischi, lavorando con bambini portatori di handicap, spesso si vedono costrette a effettuare sforzi fisici per aiutare il loro assistito durante la vita quotidiana in classe.
  • Le collaboratrici scolastiche: il loro sforzo fisico durante il lavoro è notevole come il pericolo di colpi e urti ma anche l’esposizione ad eventuali agenti biologici (come nei casi precedenti) ed in più il contatto con agenti chimici (prodotti per le pulizie).
  • Le impiegate (segreteria, biblioteca e simili): per le lavoratrici madri appartenenti a questa categoria possono influire sulla salute posture scorrette e prolungate.

Per le insegnanti le problematiche citate si riferiscono sia alle donne che lavorano nella Scuola dell’Infanzia, sia in quella Primaria e Secondaria. Il datore di lavoro deve trovare una diversa mansione che possa far lavorare la neo mamma in posizione seduta, non soggetta a carichi pesanti, non esposta a colpi o urti o in qualunque attività che ne possa pregiudicare la sua salute e del suo bambino e nel caso rivedere anche gli orari di lavoro. In caso contrario è prevista l’astensione di 7 mesi dopo il parto.

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VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una nota del 14 novembre 2005 prot. n. 15 affermava che:

Tali astensioni possono essere concesse solo dopo valutazioni molto rigorose dei rischi effettivamente presenti nelle varie situazioni lavorative, atteso che le lavoratrici operano in strutture che non sono genericamente assimilabili a centri di igiene mentale o a reparti di malattie infettive. A tal proposito, si evidenzia come, in sede di sopralluogo ispettivo, debba essere posta particolare attenzione al documento di valutazione dei rischi, che il datore di lavoro è tenuto ad istituire ai sensi dell’art. 11 Dlgs n. 626/1995 ed ad integrare ai sensi dell’art. 11 Dlgs n. 151/2001. Infatti, la corretta e puntuale valutazione dei rischi, unitamente al coordinamento ed alla supervisione a cui sono soggette le attività lavorative in questione, possono condurre ad un abbattimento del numero dei provvedimenti di astensione fino a sette mesi dopo il parto”.

Quindi, nel caso in cui i risultati della valutazione dei rischi rivelino la presenza di uno o più rischi per la sicurezza e la salute della lavoratrice (agenti biologici, rischio toxoplasmosi, virus della rosolia, ecc.) il Dirigente scolastico sarà tenuto ad allontanare immediatamente la dipendente da una eventuale situazione di rischio, adibendola ad altre mansioni o comunque modificando l’organizzazione del lavoro.
Per la lavoratrice con contratto presso più datori di lavoro (per esempio docenti in servizio in più scuole o plessi o insegnanti in regime di part-time), è possibile da parte della DPL, dopo gli opportuni accertamenti, disporre esiti diversi e cioè l’adozione del provvedimento di interdizione solo con riferimento ad uno soltanto di tali rapporti.

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TERMINE
L’interdizione dal lavoro può essere disposta fino al settimo mese di vita del bambino e comunque non oltre la durata del contratto. Ciò significa che, qualora si tratti di un docente con contratto a tempo determinato, l’interdizione dal lavoro e il diritto a percepire la piena retribuzione economica al 100% dell’ultimo stipendi percepito, spetterà fino al termine del contratto e non oltre. Non spetta, invece, il diritto a percepire l’indennità fuori nomina corrispondente al 80% (che, invece, spetta nel caso di maternità o di interdizione anticipata).
L’interdizione in questione è connessa alle particolari “condizioni di lavoro a rischio” per cui presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro in corso, in mancanza del quale non si avrà diritto ad alcuna indennità.

RICHIESTA ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Per ottenere il diritto ad un sano allattamento del nascituro, la neomamma deve consegnare al dirigente scolastico il certificato di nascita del bambino entro 30 giorni dal parto, successivamente il datore di lavoro dovrà valutare se ci sono rischi per l’allattamento. Se la neomamma potrebbe essere esposta ai rischi di cui sopra le dovrà essere assegnata una mansione diversa e non a rischio fino al settimo mese di vita del bambino.
In caso non fosse possibile assegnare una mansione diversa, alla neomamma spetta l’astensione (interdizione) dal lavoro fino al settimo mese, previa presentazione di una richiesta scritta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Per chiedere l’interdizione dal lavoro, la madre deve presentare una comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza del comune di svolgimento dell’attività lavorativa, indicando i rischi per il puerperio e l’allattamento (esposizione ad agenti biologici, radiazioni, assistenza e cura ai malati di mente, esposizione a sostanze tossiche, esposizione a rumore, movimentazione manuale di pesi, lavoro notturno, ecc.).

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Occorre allegare i seguenti documenti:

  • Certificato di nascita del figlio o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;
  • Dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione della mansione o il lavoro vietati cui è adibita la lavoratrice e con la precisazione dell’impossibilità di adibirla ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda;
  • Dichiarazione del datore di lavoro con l’indicazione della mansione o il lavoro vietati cui è adibita la sottoscritta e con la precisazione dell’impossibilità di adibirla ad altre mansioni sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione dell’azienda.

Modello di domanda
D.lgs 151/2001

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