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Gps, convalida punteggio e notifica

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università telematicaIl compito della verifica e convalida del punteggio attribuito sulla base delle dichiarazioni effettuate dagli aspiranti supplenti in sede di inserimento nelle nuove Gps, spetta agli istituti scolastici. Questi ultimi devono infatti seguire un’apposita procedura tramite la specifica Area Sidi.

Il riferimento normativo da prendere in considerazione è l’art. 8 comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, che vincola a questo compito l’Istituzione Scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie provinciali per le supplenze.

I passaggi della convalida

Ai fini della convalida, le segreterie scolastiche potrebbero richiedere ai supplenti la documentazione a supporto delle dichiarazioni fornite in sede di compilazione delle Gps (quali titolo di studio, eventuali certificazioni, contratti di lavoro).

Qualora non venissero riscontrate anomalie, l’istituzione scolastica può rendere noto l’esito tramite decreto sul proprio sito web24 cfu

Dopo aver elaborato la procedura sulla piattaforma Sidi, l’esito dei controlli deve essere comunicato dal Dirigente Scolastico all’Ufficio dell’Ambito territoriale competente.

A questo punto, se l’esito della verifica sarà positiva, l’Usp procederà alla convalida vera e propria a sistema. L’interessato riceverà la notifica tramite Pec.

In caso invece di esito negativo, l’Usp procederà all’esclusione dell’aspirante oppure alla rideterminazione del punteggio assegnato e della conseguente posizione ricoperta in graduatoria.

Ulteriori conseguenze in caso di esito negativo

Alle conseguenze predette se ne possono aggiungere altre in base alla gravità del caso. Si parla infatti anche di responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci.

Ed inoltre, per il servizio prestato sulla base sempre di dichiarazioni fasulle, non verrà attribuito alcun punteggio.

Resta comunque salva la possibilità per l’interessato di presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R entro 60 giorni.

scuolainforma.it

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