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Lavoratori fragili, le istruzioni operative Inail

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clil e certifiacazione linguisticaL’inail pubblica la circolare con le istruzioni operative riguardanti la sorveglianza covid per i lavoratori fragili

L’inail ha pubblicato una circolate in merito alla “Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2″. L’istituto, dunque, fornisce indicazioni in merito al trattamento dei lavoratori fragili.

La circolare ricorda che i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’articolo 83 del  decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono prorogati al 31 dicembre 2020.

Sorveglianza sanitaria lavoratori e lavoratrici fragili

Prima di tutto si chiarisce che la “sorveglianza sanitaria” è definita come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” e rientra nell’attività “svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del Codice etico della Commissione Internazionale di salute occupazionale (ICOH)” dal medico competente, così come individuato all’art. 38 comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente5, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro6, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Allo stato l’obbligo di sorveglianza sanitaria si configura nei soli casi normati dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 817 e successive modificazioni e nei casi previsti da altre disposizioni normative non abrogate o successive al richiamato decreto.

L’introduzione della previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, così come convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha configurato una rilevante innovazione per la tutela della salute dei lavoratori, ampliando – seppur limitatamente al periodo emergenziale e ai fini della valutazione delle situazioni di particolare fragilità – le previsioni in materia di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Si tratta di una disposizione che recepisce le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) presso la Protezione civile pubblicate con il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, predisposto a cura dell’Istituto.

Istruzioni operative

Le visite mediche, richieste ai sensi del menzionato articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, saranno svolte sulla base delle indicazioni contenute nella predetta circolare interministeriale 4 settembre 2020, n. 13 e secondo la disciplina di cui al citato disposto normativo.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Come previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2020, l’importo unitario per la singola prestazione resa dall’Inail, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di cui al richiamato articolo 83, è pari a euro 50,8511.università telematica

Tale tariffa sarà versata all’Inail dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale. Eventuali richieste di visita medica pervenute alle Strutture territoriali Inail, anche nei precedenti mesi, con modalità diversa da quella telematica dovranno essere obbligatoriamente inserite nell’apposito applicativo reso di nuovo disponibile per l’inserimento di nuove richieste da parte dei datori di lavoro interessati.

Fatturazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria

L’emissione delle fatture relative alla prestazione effettuata dal medico della Struttura territoriale, sarà effettuata dalla Direzione regionale competente per territorio e il versamento dovrà essere effettuato dal datore di lavoro richiedente sul corrispondente conto corrente bancario gestito dalla stessa Direzione regionale e indicato nella medesima fattura.

Assistenza agli utenti

Nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale www.inail.it è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali. Nell’area “Supporto” è altresì disponibile per la consultazione il manuale operativo.

Per informazioni su aspetti procedurali è inoltre possibile rivolgersi al Contact center Inail al numero 066001, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18,00, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

 

 

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