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Mobilità 2021, tanti docenti non potranno presentare domanda. Tutti i vincoli, scende al 25% percentuale trasferimenti interprovinciali [LO SPECIALE]

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clil e certifiacazione linguisticaMobilità docenti per l’anno scolastico 2021/22: per qualcuno sarà un annus horribilis, con vincolo triennale o quinquennale che “inchioda” alla cattedra sulla quale si è già ottenuto il trasferimento o l’immissione in ruolo. Vincoli che cercano di salvaguardare la continuità didattica ma che in certe circostanze rendono difficile comprendere le scelte legislative. Lo speciale di Orizzonte Scuola

La Legge di Bilancio 2021 ha disposto l’ampliamento dell’organico di infanzia con mille posti in più, utili innanzitutto per la mobilità nei limiti previsti dal Contratto

Quali saranno i vincoli per l’anno scolastico 2021/22 e le deroghe

Vincolo triennale

““Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”

Come controllare se si ha il vincolo triennale o si può presentare domanda, i casi possibili

Mobilità e precedenza 104: il docente non sarà sottoposto a vincolo triennale

Vincolo quinquennale università telematica

A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.

Interessa tutti i docenti neoassunti dall’anno scolastico 2020/21, sia da GaE che concorso

Il docente neoassunto nel 2020 non potrà chiedere neanche assegnazione provvisoria

Vincolo quinquennale insegnanti di sostegno 

Tutti i docenti titolari sul sostegno sono soggetti al vincolo quinquennale su questa tipologia di posto. Tale vincolo decorre dall’anno scolastico di immissione in ruolo sul sostegno oppure, in caso di mobilità, dall’anno scolastico in cui si ottiene il movimento da materia a sostegno.

Mobilità 2021, quali le possibilità per i docenti di sostegno

Trasferimenti interprovinciali: si riduce al 25% la percentuale dei posti disponibili

Viene confermato per il terzo anno consecutivo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla mobilità, predisposto per l’anno scolastico 2019/20. Se nel 2019/20 la percentuale maggiore è stata destinata ai trasferimenti interprovinciali (40%), questa aliquota è diminuita per il corrente anno scolastico (30%) e diminuirà ancora per il prossimo anno scolastico 2021/22, raggiungendo una percentuale equivalente a quella da destinare alla mobilità professionale (25%).

Si riduce al 25% la quota per i trasferimenti interprovinciali: più difficile il ricongiungimento familiare

Da sostegno a materia: è trasferimento, in che fase avviene

Il trasferimento provinciale da sostegno a materia rientra sempre nella II fase anche se viene disposto nello stesso comune di titolarità. In base alla sequenza operativa inserita nell’Allegato 1, dove viene indicato l’ordine dei movimenti, il trasferimento da sostegno a materia rientra, infatti, nella lettera G:

G) trasferimento a domanda nella provincia di titolarità da sostegno a posto comune e da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune

Trasferimento da sostegno a materia: fase della mobilità e preferenze esprimibili

Passaggio di cattedra e di ruolo

Nell’anno scolastico 2021/22 aumentano i posti disponibili per la cosiddetta mobilità professionale: i passaggi di cattedra e/o di ruolo. Rientrano nella mobilità professionale i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo sia nella provincia di titolarità che in altra provincia. Con il passaggio di cattedra il docente chiede una classe di concorso diversa da quella di titolarità nello stesso grado di istruzione Con il passaggio di ruolo si chiede un grado di istruzione diverso da quello di titolarità.

a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale

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