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“Diplomati magistrale, la partita è ancora aperta”, ecco perché. INTERVISTA

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preparazione testi medicinaA dirlo sono i legali dell’Anief, che stanno affilando le armi giudiziarie dopo la recente sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 2001 non è utile all’inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento, ma rimane titolo valido per accedere alle procedure di abilitazione e ai concorsi.

La Corte di Cassazione, come abbiamo più volte riferito, ha così confermato le due decisioni della Plenaria del Consiglio di Stato. Con sentenza 3830/2021 la Cassazione ha sancito che  il valore legale del diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”: consente l’accesso a procedure di abilitazioni e concorsi ma non alle GaE, come richiesto da numerosi docenti negli anni scorsi. Un altro punto contro gli insegnanti interessati, già colpiti dall’orientamento della giurisprudenza, negativo per loro, e che vedono allontanare il traguardo della serenità e di quello che considerano il riconoscimento di un vero e proprio diritto.

Ma non tutto è perduto, almeno così sembra di capire. Nei prossimi mesi il Comitato europeo dei diritti sociali deciderà sul reclamo collettivo proposto dall’Anief , la cui decisione potrebbe rendere ancora più incisiva la procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea contro l’Italia per la mancanza di misure di prevenzione e di sanzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico. Il Presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ritiene che “la partita sia ancora aperta sul reclamo collettivo presentato al Consiglio d’Europa, con il quale siamo andati a chiedere per tutti i precari con più di 36 mesi di servizio di potersi inserire in quel doppio canale di reclutamento che anche per la Cassazione e per la Corte Costituzionale è stato da sempre individuato come unico sistema per evitare l’abuso dei contratti a termine e rispettare la normativa comunitaria, al di là della mera stabilizzazione che si attua nel settore privato. Comunque chiediamo che questo personale docente possa essere collocato nelle Gae ed essere immesso nei ruoli”.università telematica

Ma c’è di più. Gli avvocati dell’Anief, Nocola Zampieri e Walter Miceli ammettono che “la Suprema Corte Cassazione aggiunge un ulteriore tassello alla storia infinita dei diplomati magistrali”. Con la sentenza n. 3830 del 15/2/2021, spiegano, “la Cassazione, chiamata ad affrontare le note problematiche inerenti al diritto all’inserimento in Gae dei diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/2002, ha deciso di prendere le distanze dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per quanto riguarda la natura abilitante del diploma, pur recependo le conclusioni della Plenaria in merito all’insufficienza del diploma magistrale ai fini dell’inserimento in Gae”. La sentenza della Corte di Cassazione, osserva Zampieri “assume una posizione innovativa su una questione particolarmente delicata relativa alla natura abilitante o meno all’esercizio della professione docente per le classi di concorso Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria del diploma magistrale, discostandosi dalla posizione assunta dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato”. Cerchiamo di capire di più dai due legali, Zampieri e Miceli.

Avvocato Nicola Zampieri, qual era la posizione della giurisprudenza prima dell’intervento della Cassazione?

“L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 11/2017 aveva negato il valore abilitante del diploma magistrale sulla base della considerazione che «il diploma magistrale, se conseguito entro l’a.s. 2001/2002, rimane titolo di studio idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni di abilitazione all’insegnamento … il valore legale del diploma magistrale può essere riconosciuto solo nei limiti previsti dalla disciplina transitoria in esame, ossia in via “strumentale”, nel senso di consentire a coloro che lo hanno conseguito entro l’a.s. 2001/2002 di partecipare alle sessioni di abilitazioni»”.

Quali effetti avevano comportato le sentenze dell’Adunanza plenaria?

“In seguito alla pronuncia dell’A.P. del Consiglio di Stato, il Tar Lazio, a partire dalla sentenza n. 8828 del 17 luglio 2020, aveva pertanto sancito che, cito tra virgolette, «alla luce della decisione dell’Adunanza Plenaria n.11 del 20 dicembre 2017, poi ribadita con le sentenze nn. 4 e 5 del 5 febbraio 2019, … il diploma magistrale conseguito nel 2001/2002 non è da ritenersi titolo idoneo all’insegnamento». Tale statuizione era estremamente pericolosa perché, per esempio, rendeva potenzialmente nulli tutti i contratti, sia a tempo determinato che indeterminato stipulati dai diplomati magistrali con le scuole paritarie”.

Che cos’ha deciso la Cassazione?

“Sul punto la Cassazione si è discostata dall’adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e ha riconosciuto il pieno valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, in conformità a quanto sancito dall’art. 15, comma 7, del successivo d.PR n. 323/98, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 425 del 1997, che ha espressamente delegato il Governo a dettare “disposizioni transitorie, con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”.

Ma se il titolo è abilitante, allora perché secondo la Corte di Cassazione i diplomati magistrale non possono entrare nelle Gae?

“La Cassazione ha ritenuto che i diplomati magistrali non abbiano diritto all’inserimento in Gae poiché la precedente normativa avrebbe consentito l’inserimento nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie permanenti ai soli docenti che avevano anche superato una procedura selettiva”.

Sul punto la decisione della Cassazione può considerarsi incontestabile e definitiva?

“La Cassazione si è espressa a Sezioni Semplici. Ciò significa che una successiva pronuncia della Suprema Corte potrebbe ribaltare questa decisione. E, in effetti, nei prossimi giudizi ancora pendenti, la Cassazione dovrà necessariamente tener conto che la legge n. 143 del 4 giugno 2004, all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), commi 1-bis e 1-ter, aveva espressamente previsto l’istituzione di corsi speciali abilitanti, di durata annuale, riservati ai docenti in possesso di 360 giorni di servizio, i quali non avevano alcun valore concorsuale e, nonostante ciò, consentivano l’ingresso nelle graduatorie permanenti. La sentenza della Cassazione, inoltre, lascia perplessi perché non considera che la tabella allegata al d.l. n. 97/2004 consentiva l’inserimento nelle precedenti graduatorie permanenti a tutti gli insegnanti in possesso di un “titolo abilitante comunque posseduto”.

Sul punto la VI sezione del Consiglio di Stato, anche dopo l’intervento dell’Adunanza Plenaria. aveva sottolineato – sottolinea testualmente l’avvocato Zampieri, come “la tabella di valutazione dei titoli per avere l’inserimento nella III fascia delle GAE, allegata al DL. n. 97/2004, previde tra l’altro, al § A) (Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria), pure il titolo abilitante comunque posseduto, senza preclusioni espresse verso i diplomi magistrale o di scuola materna; … non sfugge al Collegio la regola dell’articolazione delle graduatorie permanenti (ora, Gae) in tre fasce ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 7 del DL n. 255 del 3 luglio 2001 (conv. modif. dalla l. 20 agosto 2001 n. 333), né tampoco i destinatari originari della III fascia, ossia i docenti che avessero superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e quelli inseriti in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo alla data di entrata in vigore della l. 3 maggio 1999 n. 124; tuttavia i destinatari della III fascia, per effetto dell’art. 1 del DL 97/2004 e secondo l’art. 1, c. 695 della l. 662/2006, sono adesso anche i docenti comunque abilitati, quindi pure coloro in possesso d’un titolo abilitante. Così Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 217 del 16 gennaio 2018)”.

Avvocato Walter Miceli, dopo la decisione della Corte di Cassazione il presidente dell’Anief ha detto che la battaglia dei diplomati magistrale continuerà anche in Europa. Come legale dell’Anief può chiarire il senso di tale affermazione?

“La partita è ancora aperta e a riprova di ciò basti considerare che il Comitato europeo dei diritti sociali ha appena accolto il reclamo collettivo n. 146/2017 presentato dall’Anief nei confronti dello Stato italiano in relazione alla situazione del precariato scolastico dopo la legge 107/2015. E nei prossimi mesi è attesa la decisione sul reclamo collettivo presentato per la peculiare condizione dei diplomati magistrale, il cui titolo di studio è stato riconosciuto con valore abilitante con un colpevole ritardo di ben tredici anni. Nelle conclusioni della decisione del primo reclamo collettivo così si legge: “Il Comitato conclude: (…) – all’unanimità, che vi è violazione dell’articolo 1§2 della Carta Sociale Europea nei confronti del personale della pubblica istruzione non iscritto negli elenchi GaE e assunto con contratti successivi per una durata complessiva superiore a 36 mesi. Lo Stato italiano, dunque, ha violato l’impegno assunto con tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea a “tutelare in modo efficace il diritto del lavoratore di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente intrapreso”.

Ma nel frattempo il Governo italiano è corso ai ripari varando i concorso straordinari riservati ai precari

“I concorsi straordinari non sono riusciti a frenare la virulenta esplosione della “supplentite”: i precari della scuola, proprio quest’anno, hanno quasi raggiunto la quota record di 200.000. Un numero che fa riflettere, considerato che, quando fu varato il piano straordinario di stabilizzazione del 2015, i precari erano poco più di 100.000.

I concorsi straordinari, inoltre, hanno costretto gli insegnanti ad accettare assunzioni a tempo indeterminato in sedi di servizio lontanissime dai luoghi di residenza, con conseguente frattura dell’unità familiare.

In ogni caso, a riprova dell’inadeguatezza dei concorsi straordinari e delle altre misure finora adottate dal Parlamento italiano per ridurre il precariato scolastico, la Commissione Europea ha aperto una nuova procedura d’infrazione contro l’Italia per la mancanza di misure di prevenzione e di sanzione dell’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato nel comparto scolastico”.

Quale misura di prevenzione dell’abuso, secondo la Corte di Giustizia Europea, salva lo Stato membro dal risarcimento del danno derivante dalla reiterazione dei contratti a termine?

“La risposta è semplice: la progressiva stabilizzazione attraverso l’operare di meccanismi non selettivi, ma automatici. In altre parole, lo scorrimento di una graduatoria per titoli e servizi.

Questa conclusione si evince dalla fondamentale sentenza della Corte di Giustizia Europea, pubblicata in data 8 maggio 2019, nella causa Fabio Rossato contro il MIUR, della quale voglio citare testualmente il passaggio più significativo:.“(…) la Corte ha dichiarato, in sostanza, che una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza”. (…) “La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (…) deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria”.

Immissione in ruolo “non incerta, non imprevedibile, non aleatoria”.

“Esatto. Non occorre aggiungere altro. Adesso la parola, però, passa alla politica. Il Parlamento nei prossimi giorni dovrà scegliere: o la progressiva stabilizzazione dei precari con il ripristino del doppio canale di reclutamento, così come propone Anief da oltre 10 anni, oppure lo stillicidio delle cause risarcitorie promosse dai precari per far accertare l’abusiva reiterazione dei contratti a termine”.

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