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ITP: per il servizio svolto con riserva non spetta alcun punteggio [Nota Ambito di Torino]

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preparazione testi medicinaL’Ambito Territoriale di Torino ha emanato la nota n. 1986 del 23 febbraio 2021, con riferimento all’attività di verifica e convalida delle posizioni dei docenti itp, con la quale si rammenta che:

  • in presenza di una sentenza del TAR o del CDS favorevole all’amministrazione e contraria al docente il servizio risulterà prestato solo di fatto e non di diritto con la conseguenza che non andrà attribuito il punteggio per tutti gli anni scolastici svolti dal docente in II fascia con riserva (al fine di conoscere il percorso “giurisdizionale” del docente itp è rimessa al Dirigente la facoltà di far compilare ai docenti l’allegata autocertificazione);
  • si raccomanda di richiamare esplicitamente nella proposta di decreto gli estremi del provvedimento giurisdizionale in forza del quale si opera l’eventuale decurtazione del punteggio e/o la ricollocazione in II fascia, nonché di precisare quali siano gli anni scolastici per i quali si è operata la suddetta decurtazione e di verificare, nel caso degli itp triennalisti sostegno, la presenza del requisito di accesso dei tre anni di servizio;
  • nel caso in cui, in applicazione del suddetto criterio, il punteggio del docente itp risulti tale da scendere al di sotto della soglia di nomina per la relativa classe di concorso, si invitano i Dirigenti scolastici a non risolvere il rapporto contrattuale con il docente in considerazione del prioritario interesse alla continuità didattica degli alunni;
  • le proposte di convalida, esclusione, rettifica e ricollocazione dovranno essere inviate, oltre che agli indirizzi gps.to@istruzione.it e natalie.olivero@istruzione.it anche all’indirizzo di posta elettronica del docente interessato con la precisazione che gli sarà consentito presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni alla casella gps.to@istruzione.it;
  • le scuole che hanno già provveduto all’invio dei decreti non in conformità delle suddette indicazioni sono invitate a ripresentare il decreto conformemente a quanto sopra indicato o ad effettuare le opportune integrazioni.

In sostanza secondo l’Ufficio Scolastico di Torino i servizi stipulati in virtù di contratti con clausola rescissoria non sono validi sotto il profilo giuridico e, pertanto, non danno diritto ad alcun punteggio nelle nuove GPS.
Va rilevato come già in passato l’Ambito di Torino si era espresso in maniera del tutto analoga con riferimento al servizio svolto dai docenti inseriti nelle GAE con riserva in seguito a ordinanze cautelari e depennati successivamente in seguito a sentenza di merito.

Il servizio prestato con supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento e/o graduatorie d’istituto di I fascia, è da ritenersi privo di validità giuridica in quanto prestato senza il prescritto titolo di accesso alle graduatorie ad esaurimento”.

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