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Mobilità: la precedenza prevista dalla Legge 104 per il personale disabile o che ha bisogno di cure continuative

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università telematicaIl personale con disabilità e il personale che ha bisogno di particolari cure continuative, nell’ambito delle procedure di mobilità ha diritto da obiettivoscuola – a usufruire della precedenza. Si tratta in particolare della precedenza n. III prevista dal CCNL valido per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

In particolare, l’art. 13 al punto n. III prevede che:

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);

3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601, del D.L.vo n. 297/94″.

Pertanto, la precedenza in questione viene riconosciuta nelle seguenti tre condizioni:

  • Personale con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 104/1992 (disabilità non grave) con un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 (si noti che non è sufficiente la certificazione di disabilità non grave ma questa deve essere congiunta all’invalidità civile almeno pari al 67%).
  • Personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  • Personale con disabilità grave certificata ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 (in tal caso non è necessario avere anche l’invalidità civile superiore ai 2/3).

Il personale disabile può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti o province.

Il personale che ha bisogno di cure continuative può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l’ambito corrispondente ad esso qualora intenda esprimere successivamente preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti. Qualora intenda usufruire di tale precedenza anche per altre province deve indicare prima delle preferenze relative ad altre province la preferenza sintetica relativa alla provincia che comprende il predetto comune.

In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore. Per posto richiedibile si intende l’esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell’interessato, a prescindere dall’effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.

CCNL mobilità 2019-2022

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