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Graduatorie interne di istituto docenti di ruolo, entro 10 giorni i reclami. Come si calcolano i punteggi [GUIDA e CONSULENZA]

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da orizzontescuola – Ogni istituzione scolastica sede di organico ha predisposto entro lo scorso 28 aprile la graduatoria interna di istituto per ogni classe di concorso e tipologia di posto presente nell’organico della scuola. Le graduatorie sono di fondamentale importanza, in caso di contrazione nell’organico della scuola, per l’individuazione dei docenti in esubero che saranno dichiarati soprannumerari.

Per ogni classe di concorso e tipologia di posto viene stilata una graduatoria distinta dove i docenti titolari vengono posizionati in base al punteggio spettante.

Quali docenti devono essere inseriti nelle graduatorie

Nelle graduatorie interne di istituto devono essere inseriti tutti i docenti titolari nella scuola, anche se in servizio in altra istituzione scolastica.

Saranno, quindi, in graduatoria

  • i docenti titolari in servizio nella scuola
  •  i docenti titolari in servizio in altra istituzione scolastica per utilizzazione o assegnazione provvisoria
  •  i docenti titolari in aspettativa, mandato politico o assenti per malattia

Non devono essere inseriti, invece, nella graduatoria

  • i docenti in servizio nella scuola per utilizzazione o assegnazione provvisoria, quindi titolari in altra istituzione scolastica
  •  i docenti in servizio nella scuola con contratto a tempo determinato
  • i docenti ex-titolari nella scuola in pensione

Come viene calcolato il punteggio spettante in graduatoria

La posizione di ogni docente in graduatoria è determinata dal punteggio, che si valuta in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI con le precisazioni concernenti il trasferimento d’ufficio.

Ogni elemento deve essere documentato dai docenti che possono produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n.455/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente Scolastico deve predisporre le graduatorie tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in possesso dei docenti entro il termine previsto per la presentazione delle domande di trasferimento.

Qualora i docenti non abbiano provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, il Dirigente Scolastico provvede d’ufficio all’attribuzione del punteggio spettante in base agli atti in suo possesso.

A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica.

Sarà dichiarato soprannumerario il docente in coda nella graduatoria interna di istituto così formulata.

Docenti in coda nella graduatoria

I docenti posizionati in coda nella graduatoria di istituto sono coloro con punteggio inferiore, se nella scuola non vi sono docenti neo-trasferiti o neo-immessi in ruolo che, nell’anno scolastico di arrivo nella scuola, devono essere collocati in coda a prescindere dal loro punteggio.
Come chiarisce, infatti, il contratto sulla mobilità (art.19 comma 7 e art.21 comma 11):
“Per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:
1. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo

2. docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2), ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse”
I docenti “ultimi arrivati” nella scuola, quindi, sono quelli che, nell’anno scolastico di arrivo nella scuola, rischiano maggiormente l’esubero in presenza di contrazione nell’organico dell’autonomia.

preparazione test medicinaDocenti esclusi dalla graduatoria

Hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna di istituto i docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I) – III) – IV) e VII) dell’art.13 comma 1 del CCNI, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento.

Per quanto riguarda la precedenza prevista al punto IV), l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.

Se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento.

In ogni caso, ai fini dell’esclusione dalla graduatoria interna di istituto dei docenti beneficiari delle precedenze previste nei punti I) – III) – IV) e VII) dell’art.13, devono essere prese in considerazione soltanto le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’OM sulla mobilità

Contenzioso in caso di errori nella graduatoria

In caso di errori nella graduatoria, in relazione alla valutazione del punteggio, al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza e alla posizione nella quale viene inserito ogni docente. è possibile fare reclamo chiedendo immediata rettifica
Come chiarisce, infatti, l’art.17 del contratto sulla mobilità, “Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall’OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi”

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