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Stop a supplenza se titolare rientra per decadenza condizioni 104 e fruizione permessi ATA. Due pronunciamenti ARAN

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recupera gli anni scolastici e consegui il diplomada orizzontescuola – Due interessanti orientamenti dell’ARAN sulla questione della 104 e scuola. Un primo intervento riguarda la questione della legittimità della condizione risolutiva del contratto a causa del venire meno delle condizioni della 104 e contestuale rientro del titolare, la seconda su come si armonizza l’articolo 32 del CCNL scuola 2018, per gli ATA e l’articolo 33 comma 3 della legge 104.

E’ possibile inserire nel contratto di supplenza, come clausola di risoluzione, il rientro del titolare a causa del venir meno delle condizioni previste dalla legge 104/1992 per assistenza a persona disabile?

Ai sensi dell’art. 1, comma 10, del CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018, triennio 2016/18, continuano a trovare applicazione le norme contrattuali dei precedenti CCNL dallo stesso non derogate e compatibili con le norme legislative vigenti.

Pertanto, sono tuttora vigenti i commi 6 e 7 dell’art. 44 del CCNL Scuola 29/11/2007 che disciplinano il contratto individuale di lavoro del personale ATA, ivi incluso quello a tempo determinato. Tale contratto individuale richiede la forma scritta e deve contenere l’indicazione di alcuni elementi essenziali definiti nelle lettere a), b), c), d), e), f), g) del medesimo articolo, nonché la specificazione “delle cause che ne costituiscono condizioni risolutive”, salvo l’ipotesi di “individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie” espressamente prevista dall’art. 41, comma 1, del CCNL comparto Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018.

Pertanto, nel contratto individuale devono essere indicate, affinché possano essere fatte valere, le cause che ne costituiscono condizioni risolutive, ivi inclusa l’ipotesi oggetto del quesito.

Questa Agenzia ritiene, inoltre, opportuno richiamare la circolare del Miur, n. U.0026841 del 05.09.2020, che fornisce utili indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA.

Per un dipendente ATA quali sono le modalità di fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 in relazione all’art. 32 del CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018?

Sul punto, si ritiene utile evidenziare che l’art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018, ha sancito che “i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili”.

La clausola contrattuale in esame non ha sostituito la previsione legislativa di cui al richiamato art. 33, comma 3, ma al fine di consentire al personale beneficiario una più efficace soddisfazione dell’interesse tutelato, ha affiancato alla stessa una diversa modalità di fruizione dell’istituto in parola, consentendo al lavoratore di assentarsi anche per alcune ore della giornata.

Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l’intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l’istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intenda assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall’art. 32 del CCNL 19.04.2018.

Tali permessi sono soggetti a una programmazione mensile predisposta dal dipendente che intende fruirne e comunicata all’amministrazione di appartenenza all’inizio di ogni mese, al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa.

Ma, in caso di necessità e urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso, art. 32, comma 3, CCNL Istruzione e ricerca del 19.04.2018.corso di laurea ingegneria informatica

Pertanto, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell’utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall’orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l’equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Da tutto quanto sopra esposto, ne consegue che il limite massimo della fruizione oraria dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge n.104/1992 è di diciotto ore mensili.

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